Previdenza

Pensioni, via libera Inps all’incremento della prestazione per i ciechi civili

di Arturo Rossi


Via libera dell'Inps al riconoscimento dei benefici da riconoscere ai lavoratori non vedenti, in seguito all'innovazione introdotta dall'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016.
Con messaggio 24 maggio 2018, n. 2114, viene specificato che a tali lavoratori viene riconosciuto, a richiesta, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo (articolo 1, comma 6, della legge 335/1995).
Di conseguenza, per quanto concerne le prestazioni pensionistiche dei lavoratori non vedenti con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo (articolo 1, comma 6, legge 335/95) deve essere calcolato aggiungendo all'età posseduta al momento della decorrenza della pensione, 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di privo di vista; si evidenzia che tale maggiorazione deve essere attribuita per i soli periodi che concorrono alla determinazione della quota contributiva.
Nell'ipotesi di periodo di lavoro inferiore all'anno, l'incremento viene corrispondentemente ridotto: la frazione di anno deve essere determinata in mesi senza arrotondamento dei giorni.
L'Inps rileva che l'incremento del coefficiente di trasformazione si va ad aggiungere al beneficio già riconosciuto ai fini del diritto e della misura della pensione per le quote calcolate con il sistema retributivo; inoltre, ai fini del diritto, la maggiorazione viene attribuita con riferimento a tutti i periodi di lavoro effettuati alle condizioni citate (4 mesi per ciascun anno di servizio, ridotto in misura corrispondente in caso di servizio inferiore all'anno).
Per quanto concerne la misura, la maggiorazione del coefficiente di trasformazione opera per le quote da calcolare con il sistema di calcolo contributivo; l'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione viene quindi maggiorata di 4 mesi per ciascun anno di lavoro effettuati alle condizioni citate, ridotto in misura corrispondente se inferiore all'anno.
I provvedimenti di liquidazione da inviare ai pensionati e agli eventuali intermediari recano la dicitura: La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 1, comma 209. della legge 232/2016.

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