Previdenza

Come cambia l’ordinamento previdenziale per gli eletti nelle regioni

di Pietro Gremigni

Scadrà il 30 ottobre 2018 e non più il 31 ottobre il termine di versamento della "quota a carico" per gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione.
L'Inps con la circolare 23 maggio 2018 n. 72, riprende la disciplina prevista dall'art. 38 della legge n. 488/1999 per adeguarla al mutato quadro della legislazione regionale che ha in diversi casi sostituito i vitalizi o le prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico, ha normato la rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, oppure infine ha previsto la restituzione della contribuzione regionale.
Va tenuto presente che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo, in base alla predetta legge n. 488/1999 deve essere richiesto all'Inps mediante la presentazione di un'apposita richiesta da parte dell'eletto o nominato entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa senza assegni. Per gli iscritti alla gestione privata il pagamento da parte dell'ente deve essere effettuato utilizzando il modello F24 nel formato ELIDE.

Quota a carico – Pur in presenza di queste novità continua ad avere un ruolo anche se in via residuale, il versamento della quota a carico dell'eletto pari all'equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore, destinato a finanziare la copertura figurativa dei periodi corrispondenti del mandato.
L'ipotesi ricorre nei casi in cui la legge regionale prevede la corresponsione di un trattamento pensionistico a calcolo misto o contributivo oppure la corresponsione di prestazioni pensionistiche da parte di fondi di previdenza complementare.
I periodi di mandato continuano ad essere assicurati con versamenti destinati a tali forme di previdenza e potranno essere coperti con contributi figurativi solo quando venga versata la "quota a carico" di competenza.

Esclusione della quota a carico – Al contrario per i periodi di mandato che, in forza dell'abrogazione siano privi di un regime assicurativo regionale, la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l'onere del versamento della "quota a carico" del lavoratore, in forza della previsione della legge n. 300/1970.
Inoltre le leggi regionali possono prevedere anche l'istituto della rinuncia al vitalizio o ad altra prestazione pensionistica. Il regime della "quota a carico" in caso di rinuncia cessa di avere applicazione dal momento della rinuncia e la quota stessa non è più dovuta.
I contributi versati in precedenza restano validi ai fini dell'acquisizione di un vitalizio calcolato in base a quanto versato fino a quel momento.

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