Previdenza

Maternità calcolata sul reddito ridotto previsto per la professionista rientrata dall’estero

di M. Pri.


Il reddito professionale da prendere come riferimento per calcolare l'indennità di maternità di una professionista che è rientrata dall'estero beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 238/2010 è quello ridotto in base a tale legge, e quindi il 20% dell'importo percepito. Questa l'indicazione fornita dal ministero del Lavoro con l'interpello 4/2018 in risposta al Consiglio nazionale degli ingegneri.

L'articolo 70, comma 2, del Dlgs 151/2001 stabilisce che l'indennità di maternità da riconoscere a una libera professionista è «pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento».

Tuttavia i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all'estero possono beneficiare di agevolazioni fiscali. In particolare l'articolo 2 della legge 238/2010 stabilisce che, a fini Irpef, si considera il 20% del reddito percepito se si tratta di lavoratrici e il 30% se si tratta di lavoratori (successivamente l'articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha portato l'imponibile al 50% del reddito percepito).

Secondo il ministero del Lavoro il reddito di riferimento “ridotto”, che deve anche essere dichiarato dal professionista al suo ente di previdenza, è quello da considerare come base per il calcolo dell'indennità di maternità. Questo anche perché, «in base al dato letterale del richiamato articolo 70, comma 2» del Dlgs 151/2001 l'intento del legislatore è stato quello di «stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale. E infatti, il reddito professionale su cui commisurare l'indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti» a Inarcassa.

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