Previdenza

Le istruzioni per il recupero dell’indennità di malattia 2012 nel trasporto pubblico locale

di Michele Regina

L'Inps, con circolare 31 maggio 2018, n. 75, fornisce istruzioni alle aziende di trasporto interessate al recupero degli importi anticipati per integrazioni delle indennità di malattia.
L'art. 1, comma 148, legge n. 311/2004 - legge finanziaria per l'anno 2005 - ha abrogato dal 1° gennaio 2005 l'allegato B del R.D. n. 148/1931, che poneva a carico dell'Istituto di previdenza una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Con stessa decorrenza ai lavoratori del settore si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma indica che trattamenti aggiuntivi, oltre quelli erogati dall'Inps ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
Inoltre l'art. 1, comma 273 della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La determinazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono affidati ad apposito decreto interministeriale tra Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l'anno 2012, l'ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale 31 gennaio 2018, allegato alla circolare in commento.
Per fornirne la massima divulgazione, la G.U. n. 75 del 30 marzo 2018 ha dato avviso dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione "Pubblicità Legale".
Le aziende di trasporto possono pertanto operare per il recupero delle somme utilizzando del codice causale L215, da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens.
Le operazioni di conguaglio andranno poste in essere dai datori di lavoro interessati e beneficiari con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento.
All'azienda interessata viene attribuito il codice di autorizzazione 4H, con significato di "azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia", tenendo ben presente che l'erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Il requisito è attestato, come noto, dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata nel DURC al fine della copertura dell'irregolarità attestata.

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