Previdenza

Stop ai contributi dei collaboratori abituali se il periodo di malattia supera 60 giorni

di Maria Rosa Gheido

Le nuove tutele su malattia, maternità e disoccupazione per i professionisti e per i collaboratori coordinati e continuativi previste dal Jobs act dei lavoratori autonomi (legge 81/2017) hanno un riflesso anche per i committenti di questi lavoratori.

In caso di malattia o infortunio che impediscono al professionista o al collaboratore di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, ad esempio, il versamento dei contributi e dei premi può essere sospeso per l’intera durata dell’evento, fino a un massimo di due anni. È una delle misure introdotte dalla legge 81/2017, a tutela dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps, che ne ha illustrato l’applicazione con la circolare 69 dell’11 maggio. La legge 81/2017 ha integrato le regole sulla collaborazione coordinata e continuativa, estendendo alcune tutele e introducendo l’applicazione a regime della Dis-coll, l’indennità prevista in caso di cessazione del rapporto.

Gli interessati

Il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi, in caso di eventi che non permettono lo svolgimento della normale attività lavorativa per oltre 60 giorni, spetta a coloro che svolgono l’attività in modo continuativo, siano essi lavoratori autonomi titolari di partita Iva, o collaboratori coordinati e continuativi. L’articolo 14 della legge 81/2017 fa un generico riferimento ai lavoratori autonomi «che prestano la loro attività in via continuativa per il committente»: l’Inps precisa che la sospensione interessa sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi. Questi ultimi sono identificati dall’Istituto con i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 2, del Dlgs 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge 81/2017. Si tratta dei rapporti di collaborazione che, in base all’articolo 409 del Codice di procedura civile, si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività.

La gestione della malattia

Poiché nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente, che provvede ai versamenti, è quest’ultimo il soggetto che può chiedere la sospensione dei versamenti. La sospensione opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di due anni. Alla fine del periodo di sospensione, il lavoratore verserà i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Per quanto riguarda l’aspetto civilistico del contratto di collaborazione, l’articolo 14 della legge 81/2017 ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e maternità, che era stata abrogata dal Dlgs 81/2015, insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Questi eventi non comportano dunque l’estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. Se l’assenza è dovuta a maternità, con il consenso del committente le lavoratrici autonome possono farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che abbiano i requisiti professionali necessari, anche con il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Una ulteriore misura della legge 81/2017 a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata aumenta l’indennità economica per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, con l’equiparazione di questi periodi alla degenza ospedaliera, che prevede un indennizzo raddoppiato rispetto agli eventi di malattia.

Maternità

Fra le tutele per i lavoratori autonomi che sono state ampliate dalla legge 81/2017, vale ricordare che:

1. l’indennità di maternità è erogata per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l’attività lavorativa non è sospesa;

2. il periodo di congedo parentale indennizzato spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il trattamento economico spetta a prescindere dal requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti, se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

Leggi come funzionano le tutele per gli autonomi

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