Previdenza

Tre mesi di versamenti concedono l’indennità a chi perde l’impiego

di Alfredo Casotti

È definitivo il diritto allla Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata dell’Inps e non pensionati, che hanno perso involontariamente il lavoro. Lo ha previsto la legge 81/2017 (articolo 7), per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° luglio 2017.

Nella circolare 115/2017, l’Inps ha chiarito che l’indennità è riconosciuta a coloro che hanno entrambi i seguenti requisiti:

essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (ex articolo 19, comma 1 del Dlgs 150/2015);

essere in grado di far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro, fino a questo evento. I periodi di tutela della maternità sono utili a raggiungere il requisito contributivo.

L’indennità è riconosciuta nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario se questo reddito è pari o inferiore, per il 2018, a 1.308,15 euro, con un lieve incremento in caso di superamento di questo importo. In ogni caso non può superare il tetto mensile di 1.314,30 euro per il 2018.

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dal 91° giorno di fruizione). È corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro, fino a questo momento. Per calcolare la durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della Dis-coll. I periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti utili per la contribuzione figurativa. L’indennità cessa in caso di:

perdita dello stato di disoccupazione;

non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre dall’attività;

titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità Dis-coll.

Il beneficiario che intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale deriva un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’articolo 13 del Tuir, deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre. Se il reddito dichiarato è inferiore o pari al limite (8mila euro per i parasubordinati, 4.800 per gli autonomi) la prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra la data di inizio dell’attività e la data di fine fruizione dell’indennità, o, se antecedente, la fine dell’anno.

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