Previdenza

Indennità di disoccupazione agricola, istruzioni Inps per la definizione delle domande

di Arturo Rossi

In prossimità dell'avvio della campagna di definizione delle domande di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017, l'Inps, con messaggio 18 giugno 2018, numero 2431 detta le regole per la liquidazione di queste prestazioni.

Domanda di indennità di disoccupazione agricola il cui richiedente è beneficiario di pensione anticipata con beneficio precoci ovvero di Ape sociale
Viene fatto presente che sono in corso di realizzazione le implementazioni procedurali che consentiranno la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti siano divenuti titolari nel corso dell'anno 2017 di Ape sociale ovvero di pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto previste dall'articolo 1, rispettivamente ai commi 179 e 199, della legge 232/2016. Nelle more del rilascio delle implementazioni, le domande interessate, anche solo potenzialmente, sono state bloccate in fase di istruttoria; con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio in produzione delle suddette implementazioni e verranno fornite le indicazioni operative per la gestione delle domande in argomento.

Domanda di disoccupazione agricola presentata da beneficiario di indennità di mobilità o trattamento speciale edile
Si dovranno effettuare dei controlli per la gestione delle domande di disoccupazione agricola nel modo seguente:
• se il richiedente l'indennità di disoccupazione agricola risulta beneficiario di mobilità per l'intero anno di competenza della disoccupazione agricola, avendo la prestazione mobilità inizio ante 2017 e termine post 2017, l'indennità di disoccupazione agricola non deve essere riconosciuta. Le giornate non lavorate all'interno del contratto di lavoro con qualifica Otd (operaio tempo determinato) devono essere indennizzate a titolo di mobilità. In merito all'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante sull'attività lavorativa in agricoltura, lo stesso può essere riconosciuto sull'attività lavorativa agricola a seconda del numero di giornate lavorate con qualifica di Otd tenendo tuttavia conto di quanto già erogato a titolo di Anf su indennità di mobilità;
• se il richiedente l'indennità di disoccupazione agricola, nell'anno di competenza della prestazione (2017), risulta beneficiario di mobilità iniziata o terminata in corso d'anno, l'indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, può essere riconosciuta. Le giornate di effettivo lavoro agricolo ricadenti nel periodo di percezione della mobilità o trattamento speciale sono utili ai fini del diritto e della misura dell'indennità di disoccupazione agricola.

Compatibilità dell'indennità di disoccupazione agricola con il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti
Il congedo obbligatorio è fruibile per due giorni nell'anno 2017 e per quattro giorni nell'anno 2018; è stata ripristinata, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa al congedo di maternità della madre. Per quanto riguarda le implicazioni sulla trattazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti siano stati beneficiari dei congedi predetti nell'anno di competenza della prestazione (2017), si fa presente che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore sono da considerarsi non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola in quanto incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito.

Incompatibilità del Rei con la disoccupazione agricola
Il Reddito di inclusione è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Il ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti relativamente alla fruizione della disoccupazione agricola. Ha ritenuto che la percezione della disoccupazione agricola, in ragione della peculiarità della stessa, erogata in un'unica soluzione "ora per allora", determini l'incompatibilità con la percezione del Rei per il mese del pagamento della prestazione e per gli 11 mesi successivi.

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