Previdenza

Fondo di solidarietà del credito, contribuzione in caso di solidarietà espansiva

di Pietro Gremigni

I Fondi di solidarietà del credito versano la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa durante i periodi di ricorso alla solidarietà espansiva.
L'Inps, con la circolare 28 giugno 2018, n. 84, ha illustrato le regole che devono essere seguite per accedere alla predetta prestazione alla luce delle innovazioni apportate dal Dlgs n. 148/2015 alla disciplina speciale in materia di cui al decreto n. 83486/2014. L'intervento dell'Inps fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Si tratta di un ulteriore prestazione che il Fondo di solidarietà del credito eroga accanto alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell'indennità e a quelle straordinarie, basate queste ultime sull'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione.

Solidarietà espansiva – Il presupposto è costituito dalla realizzazione di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici.
Inoltre l'accesso alla contribuzione correlata avviene secondo criteri di precedenza e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno quindi essere esaminate subordinatamente all'accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. Inoltre, l'intervento del Fondo è determinato in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva. La differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Destinatari – Possono accedere alla prestazione tutti i lavoratori dipendenti da aziende di credito, compresi i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Presentazione della domanda – La procedura di attivazione parte con la realizzazione delle procedure sindacali, che devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell'ambito del quale siano state individuate le modalità di attuazione della solidarietà espansiva.
L'accordo collettivo deve essere depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro per il prescritto parere obbligatorio.
La richiesta va presentata solo in via telematica alla struttura Inps competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori interessati, solo dopo avere associato un codice identificativo, cosiddetto ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici.

Misura e pagamento della contribuzione correlata - Ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Al predetto valore si applica l'aliquota di finanziamento del 33%, oppure del 32,65% in relazione ai lavoratori iscritti ai fondi previdenziali Cpdel, Cpi, Cps, Cpug.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Una volta deliberato l'intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata alla competente Struttura territoriale Inps che provvede al rilascio della relativa autorizzazione. La delibera è comunicata all'azienda ed è resa disponibile all'interno del "Cassetto bidirezionale".

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