L'esperto rispondePrevidenza

Assente ingiustificato dal lavoro senza paga e senza contributi

di Gremigni Pietro

La domanda

Nell’ipotesi di un lavoratore assente ingiustificato, per il quale il datore di lavoro decida di non procedere al licenziamento, il datore è, in ogni caso, obbligato alla denuncia e al versamento dei contributi previdenziali (quanto meno nel rispetto dei minimali contributivi Inps)? Inoltre, nel caso in cui esistesse tale obbligo, dovrà comunque procedere anche al versamento dei contributi dovuti da parte del dipendente assente (seppur ingiustificato)? Si potrebbe configurare, stante un'eventuale mancanza del datore di lavoro al versamento degli obblighi previdenziali, un reato rientrante nella fattispecie dell’omissione/evasione?

In caso di assenza ingiustificata del dipendente, il datore di lavoro, anziché avviare la procedura disciplinare e nel caso attivare il licenziamento, può limitarsi a non corrispondere la retribuzione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (fra i quali è ricompreso il contratto di lavoro subordinato), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che il rifiuto del datore di lavoro sia contrario alla buona fede ( Cass. n. 3324/1976 e Cass. 17353/2012). La questione è delicata perché la non corresponsione della retribuzione come reazione all’inadempimento del lavoratore presuppone la buona fede datoriale, fondata innanzitutto sul presupposto che il lavoratore sia stato contattato senza esito positivo e che risultino provate le comunicazioni aziendali dirette ad accertare l’effettiva ingiustificatezza dell’assenza. Detto ciò se il datore di lavoro non paga la retribuzione come reazione all’assenza, vuol dire che la stessa non è maturata nel periodo di riferimento a causa dell’assenza ingiustificata e che quindi il datore di lavoro non è obbligato a versare i relativi contributi previdenziali. Infatti l’art., 12 della legge 153/1969 incude nella base imponibile previdenziale assoggettabile a contibuti previdenziali solo i redditi maturati nel periodo di riferimento, maturazione che nel caso specifico non si sarebbe realizzata.

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