L'esperto rispondePrevidenza

Pensione privilegiata

di Gremigni Pietro

La domanda

La pensione privilegiata conseguita a seguito di infortunio durante il servizio militare (pensione tabellare 5a ctg) rileva ai fini reddituali per la corresponsione, ad un pensionato, delle maggiorazioni sociali e quattordicesima mensilità?

La maggiorazione sociale introdotta dall’art. 70 della legge 388/2000 è una prestazione assistenziale erogata ai titolari di pensione di importo minimo, variabile a secondo da che si tratti di ultrasessantenni, ultrasessantacinquenni e ultrasettantacinquenni, in possesso di determinate condizioni reddituali. Il pensionato deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al valore del trattamento minimo o, se coniugato, un limite doppio che tenga conto del reddito personale e del reddito coniugale. Per valutare il rispetto dei predetti limiti si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia (art. 70 L. 388/2000). La quattordicesima mensilità spetta a favore di chi ha un’età pari o superiore a 64 anni ed è in possesso di una determinata anzianità contributiva e di un reddito non superiore a determinati limiti variabili in relazione al trattamento minimo di pensione. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Sono invece, tra l’altro, esclusi: • i trattamenti di famiglia comunque denominati; • le indennità di accompagnamento; • il reddito della casa di abitazione; • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. La pensione privilegiata spettante ai militari per infortunio dovuto a causa di servizio, se corrisposta ai militari professionali è sostitutiva del reddito da lavoro e come tale ai fini fiscali costituisce reddito. Come tale è da computare nell’insieme dei redditi da valutare per le maggiorazioni sociali e per la quattordicesima. Al contrario in caso di infortunio del militare di leva e di conseguente diritto alla pensione privilegiata, la prestazione ha natura risarcitoria e come tale non ha valenza reddituale.

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