Previdenza

Riesame delle domande di Ape sociale e pensione ai precoci solo se integrate con il nuovo modello entro il 20 aprile

di Pietro Gremigni

L'Inps non prenderà in considerazione in fase di riesame il nuovo modello di domanda presentato dai lavoratori precoci e dai destinatari dell'Ape sociale, ad integrazione della loro originaria richiesta, se il nuovo modello è stato trasmesso dopo il 20 aprile 2018.

L'Inps, col messaggio 2992 del 25 luglio 2018 ha mantenuto fermo quanto già espresso col precedente messaggio 1609/2018, ribadendo alle sedi che stanno procedendo al riesame delle richieste, che non sono accoglibili le integrazioni alla documentazione se il nuovo modello è stato presentato dopo la data del 20 aprile.

Il nuovo modello AP116 2018 si è reso necessario a seguito delle diverse modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio alla disciplina relativa in particolare ai lavori gravosi e alla circostanza che:
- il loro svolgimento deve essere avvenuto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo;
- è stato ampliato il novero dei lavori gravosi con l'indicazione per ognuno di essi del codice professionale Istat;
- è stata eliminata la condizione tariffaria minima Inail.

Pertanto il riesame delle domande relative al 1° scrutinio 2018, presentate entro il 1° marzo 2018 per i precoci ed entro il 31 marzo 2018 per l'Ape sociale, dovrà essere completato tenendo conto di quanto precisato.

In definitiva chi non ha fatto la domanda tramite il nuovo modello, oppure l'ha integrata con quest'ultimo successivamente al 20 aprile scorso, non potrà avere la certificazione del diritto alla pensione ai precoci o all'Ape sociale.

2° scrutinio 2018 – L'Inps ha in corso inoltre l'esame delle domande relative al secondo scrutinio, cioè quelle presentate dal 2 marzo 2018 per l'accesso alla pensione ai precoci e dal 1° aprile 2018 fino al 15 luglio scorso per l'Ape sociale: rispetto a queste richieste, anche in questo caso, l'eventuale integrazione col nuovo modello di domanda (AP116 2018) doveva avvenire entro il 20 aprile scorso.
Pertanto i casi in cui il Ministero del lavoro ha restituito alle sedi Inps l'esito “non verificabile”, le strutture territoriali devono verificare che sia stato allegato alla domanda il nuovo “modello AP116 2018” entro però la citata data del 20 aprile 2018.

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