Previdenza

Permessi della legge 104 anche per il lavoro festivo e notturno

di Mauro Pizzin


I permessi dal lavoro previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/01 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da affettuare in un giorno festivo, di domenica o anche nel caso di lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 3114/18 dello scorso martedì 7 agosto.
L'Istituto - chiamato a fare chiarezza sulla modalità di fruizione dei permessi in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive – ha precisato che per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali: una modalità organizzativa che pertanto può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
Nel caso del lavoro notturno, in particolare, l'Inps precisa che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione, ragion per cui il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Il messaggio n. 3114/18 dell'Inps

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