Previdenza

Trattenute calcolate sulla pensione in cumulo effettiva

di Antonello Orlando

In caso di trattenute su pensioni in cumulo a formazione progressiva (per esempio quelle di vecchiaia che coinvolgono le Casse dei professionisti), i limiti sull’importo da trattenere si calcolano sulle quote pensionistiche effettivamente in pagamento e non sul trattamento complessivo futuro. Questo uno dei chiarimenti contenuti nel messaggio Inps 3190/2018 pubblicato ieri, relativo agli assegni erogati in regime di cumulo o totalizzazione. L’istituto esamina nel complesso 8 fattispecie di trattenute.

Nel caso della cessione del quinto sottesa a contratti di finanziamento il messaggio distingue fra quelli stipulati direttamente con garanzia pensionistica e quelli sottoscritti durante un rapporto di lavoro (con cessione del quinto dello stipendio) e poi traslati sulla pensione.

Nel primo caso, il quinto ceduto all’istituto finanziario sarà calcolato, al netto delle trattenute prioritarie ed entro la soglia del trattamento minimo, rispetto all’importo della pensione in totalizzazione o cumulo effettivamente pagata, senza considerare le eventuali future quote progressive riconosciute in un secondo momento dalle Casse dei professionisti (nel caso della pensione di vecchiaia in cumulo), anche nel caso non vi sia nessuna quota di pensione a carico di Inps.

Nel caso di un prestito riferito allo stipendio e poi ereditato dalla pensione, l’importo delle rate mensili sarà riadeguato qualora il quinto pensionistico sia inferiore a quello stipendiale, mentre, nel caso di maggiore capienza, le parti avranno libertà di aumentare la rata mensile ceduta nel rispetto dei limiti legali.

Per il recupero di indebiti pensionistici a carico di Inps, nonché di quote indebite del trattamento di fine servizio di pubblici dipendenti, la rata mensile di recupero sarà trattenuta sulla sola quota Inps e calcolata nei limiti del quinto di tutte le quote (totalizzate o cumulate) in pagamento; gli indebiti a carico delle casse privatizzate saranno da esse direttamente recuperati.

A proposito dei ratei di pensione pagati indebitamente dopo la scomparsa del titolare della pensione in totalizzazione o cumulo, l’Istituto chiarisce che rifonderà le casse eventualmente coinvolte (nella misura della loro quota di spettanza degli indebiti) sulla base dei riaccrediti ottenuti da Inps o con meccanismi di recupero diretto nel caso di mancata restituzione da parte della banca.

In caso di pignoramento a seguito di procedure esecutive su pensioni in cumulo o totalizzazione, la base di calcolo su cui verificare i limiti del pignoramento (entro 1,5 volte l’assegno sociale o secondo le specifiche dell’articolo 545, comma 7, del codice di procedura civile) sarà quello del trattamento pensionistico in pagamento nelle varie fasi del procedimento. L’Inps dovrà rendere nota la natura del regime di totalizzazione o cumulo al fine di mappare le eventuali ulteriori quote di pensione che verranno maturate successivamente.

Per le ulteriori tipologie di trattenute, come assegni alimentari, di mantenimento su disposizione giudiziaria o, ancora, in base all’articolo 8 della legge 898/1970, Inps rimanda ai singoli provvedimenti giudiziari e ai limiti vigenti per legge, con onere di specificazione da parte di Inps del particolare regime di cumulo o totalizzazione.

L’istituto chiarisce, infine, che non sarà possibile trattenere, anche qualora la pensione in cumulo o totalizzazione sia composta da quote della gestione dei pubblici dipendenti, rate di onere di riscatti, ad esempio del corso di laurea, il cui eventuale residuo piano di ammortamento andrà saldato prima della decorrenza della pensione o, altrimenti, valutato in proporzione a quanto effettivamente versato.

Nel caso di Ape volontario o recupero di rate indebite di Ape Sociale, si fa riferimento alle circolari 28/2018 e 100/2017.

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