L'esperto rispondePrevidenza

Incremento occupazionale

di Gremigni Pietro

La domanda

Buongiorno come noto l'art. 31, comma 1, lettera f) del D.lgs. 150/2015 prevede ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale l'esclusione dal computo, tra le altre, dei posti di lavoro resi vacanti per "pensionamento per raggiunti limiti di età". Si chiede se la locuzione utilizzata debba essere intesa come riferita esclusivamente ai pensionamenti di "vecchiaia", come parrebbe, non permettendo quindi di estendere l'esclusione prevista al caso del pensionamento "anticipato". Ringrazio anticipatamente.

Il riferimento ai limiti di età circoscrive l’ipotesi di deroga al calcolo dell’incremento occupazionale ai lavoratori che compiono l’età pensionabile utile per accedere alla pensione di vecchiaia e che abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione. Rimane senz’altro escluso il pensionamento anticipato basato solo sul requisito dell’anzianità contributiva, oltre a quelle forme di pensionamento che, pur basate “anche” sul requisito anagrafico, sono considerate pensioni di anzianità, come ad es. il pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti, o per le donne che optano per il sistema contributivo ecc.

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