Previdenza

Un fondo da 140 milioni alla Cigs per cessata attività

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il decreto Genova (Dl 109/2018) ha reintrodotto la cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le imprese che cessano (o sono in procinto di farlo) l’attività. Si tratta di una particolare tipologia di ammortizzatore sociale, già in vigore sino al 31 dicembre 2015.

In realtà, lo strumento non era completamente scomparso in quanto il Dlgs 148/2015 ne ha previsto la sopravvivenza con una regolamentazione, come proroga del trattamento Cigs per crisi aziendale, per il triennio 2016-2018.

Per finanziare questa misura il decreto di riordino ha stanziato 50 milioni di euro per ciascuno dei tre anni (150 milioni di euro totali). Secondo le informazioni contenute nella relazione di accompagnamento al decreto Genova, tali risorse sono state utilizzate solo in minima parte e conseguentemente residuerebbero oltre 140 milioni di euro. Questi risparmi serviranno a finanziare la nuova Cigs, a cui potranno accedere le imprese che rispetteranno le condizioni previste dall’articolo 44 del Dl 109/18.

Il limitato utilizzo delle risorse messe a diposizione è, presumibilmente, da ricercare nelle difficoltà insite nella regolamentazione prevista per l’accesso alla cassa, come evidenziato anche dalla Uil. In primo luogo, il fatto che l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale può attivarsi solo al termine di un precedente periodo di Cigs per crisi, a cui si aggiungono le regole stringenti del Dm 95075/16. Quest’ultimo statuisce, infatti, che devono verificarsi congiuntamente ben 4 condizioni: si richiede l’impossibilità, per l’azienda, di portare a termine il piano di risanamento, con la conseguente cessazione dell’attività ma con la prospettiva di una ripresa attraverso la cessione dell’impresa. Oltre a ciò deve essere stipulato uno specifico accordo in sede ministeriale, presentato un programma di sospensione dei lavoratori che tenga conto delle prospettive all’orizzonte e infine sia programmato un piano di riassorbimento occupazionale.

La nuova cassa, al contrario, appare più snella, in quanto sembra profilarsi come una causale autonoma di ricorso all’integrazione salariale. Inoltre, tra gli elementi che, forse, potrebbero facilitarne l’utilizzo sembra potersi evidenziare la possibilità di utilizzo al verificarsi della sola cessazione e non al termine di un percorso di cassa già intrapreso per crisi aziendale. Su queste e su altri punti rilevanti della normativa, i datori di lavoro e gli operatori attendono la circolare esplicativa del ministero del Lavoro.

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