L'esperto rispondePrevidenza

Minimale INPS apprendisti

di Imbriaci Silvano

La domanda

Buongiorno, la presente per richiedere la seguente informazione : gli apprendisti sono soggetti al minimale Inps ? Grazie cordiali saluti

La questione dell’applicabilità del minimale al contratto di apprendistato è stata affrontata specificamente dal ministero del lavoro con interpello 22/2016 dell’agosto 2016. Premesso che l’apprendistato è costituito da un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, il piano di realizzazione degli obiettivi fissati nel contratto prevede la ripartizione dell’impegno formativo tra attività interna ed esterna all’azienda. Nella determinazione della retribuzione imponibile (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995) il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l’importo delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata. Il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge (cfr. art. 7, comma 5). Dunque, per gli apprendisti, il calcolo dell’aliquota contributiva dovrà essere effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. (vedi circolare INPS n. 208/1988). Si rileva, inoltre, che nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi. Il reddito minimo imponibile deve quindi essere ricavato sulla base di tale disposizione, al netto di contrarie previsioni del CCNL. Per le ore di formazione esterna – sempre secondo l’interpello ministeriale - il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Peraltro in tal caso non è configurabile un diritto all'accreditamento di una contribuzione figurativa, prevista per ipotesi tipiche ed espressamente regolate a livello normativo

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