Previdenza

Fondo volo, istruzioni Inps sulla pensione di invalidità

di Enrico Brandi

Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza del volo ha diritto alla prestazione di invalidità specifica anche se il rapporto di lavoro sia stato risolto prima del provvedimento finale di inidoneità permanente, e sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata determinata dall'inabilità stessa.
Così si è espresso l'Inps con il messaggio 29 novembre 2018, n. 4477, in relazione alla prestazione di invalidità “specifica” del settore della navigazione aerea disciplinato dalla legge n. 859/1965.

Invalidità specifica – Si tratta di un trattamento connesso all'invalidità, speciale per gli iscritti al Fondo volo, e che richiede condizioni particolari di questa categoria.
Il trattamento spetta agli iscritti al Fondo di previdenza del volo, che è un fondo speciale presso l'Inps, alle seguenti condizioni:
1) è stato adottato, dall'azienda di appartenenza, un formale provvedimento di esonero per inabilità alle mansioni della propria qualifica;
2) sussistano almeno 10 anni di contribuzione di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo;
3) ci sia il riconoscimento dell'invalidità permanente ed assoluta alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti;
4) è impossibile adibire il lavoratore ad altri servizi dell'azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

Cessazione del rapporto - Il nuovo messaggio dell'Inps precisa innanzitutto che l'invalidità deve avere dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
In secondo luogo l'invalidità permanente può intervenire anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che il procedimento di accertamento di inidoneità al volo sia iniziato in costanza di rapporto di lavoro e il rapporto di lavoro sia stato risolto a causa dell'inidoneità stessa. Qualora il rapporto di lavoro sia risolto per cause diverse dall'inidoneità al volo la prestazione non potrà essere riconosciuta.
Pertanto, dice il messaggio, di regola l'accertamento medico viene avviato in pendenza di rapporto, e il giudizio resta sospeso in attesa del provvedimento definitivo. Se in pendenza dell'iter amministrativo, il rapporto di lavoro si risolve a causa dell'invalidità ecco che la prestazione spetta ugualmente. Una volta che interviene l'accertamento medico definitivo che attesta l'invalidità, da questo momento il lavoratore ha diritto all'invalidità specifica.
Invece l'iscritto al Fondo volo non ha diritto alla prestazione di invalidità specifica se:
- il rapporto di lavoro si è già interrotto alla data del primo accertamento provvisorio;
- oppure nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse cessato successivamente a tale data per ragioni diverse dall'inidoneità al volo.

Autorità medica – I provvedimento di inidoneità provvisoria e permanente possono essere presi soltanto dall'autorità medica competente, corrispondente ad una delle seguenti istituzioni:
-Imas: Istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare;
-AeMc: Centri Aeromedici;
-Esaminatori Aeromedici (Ame);
-Organo sanitario del Ministero della Salute certificato dall'Enac (Sasn).

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