Previdenza

Assegno sociale, dal 2019 necessari 67 anni di età

di Aldo Forte

Anche per avere diritto all'assegno sociale, come per le pensioni di vecchiaia, dal 2019 sarà necessario aver compiuto 67 anni di età.

Lo ricorda l'Inps con messaggio 6 dicembre 2018, n. 4570, evidenziando come l'art.12, c. 12-bis, del Dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/201, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale interministeriale da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

È da sottolineare che, con gli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato in prima battuta a 65 anni e 3 mesi e dopo a 65 anni e 7 mesi.

Poi, con l'ulteriore innalzamento di un anno dal 2018, di cui all'articolo 24, comma 8, del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è passata a 66 anni e 7 mesi.

Da ultimo, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2017 ha provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.

Ne deriva che dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 118/1971, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 381/1970, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.

L'istituto di previdenza precisa che in seguito all'innalzamento del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2019 la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 118/1971, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge maggio 381/1970, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Inoltre, come già precisato in altre istruzioni precedenti, viene sottolineato che i soggetti che compiono l'età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale, sono da considerare "ultrassessantacinquenni".

Ne deriva che tali soggetti se:

a) presentino la domanda di assegno sociale dopo il 1° gennaio 2019 saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti dal 2019;

b) richiedano il riconoscimento dell'invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno in ogni caso la condizione di invalidi "ultrasessantacinquenni".

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