Previdenza

La contribuzione agricola vale anche oltre le 270 giornate-anno per la pensione contributiva

di Pietro Gremigni

Nel calcolo della pensione contributiva la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi deve essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente che l'assicurato faccia valere nell'anno, anche se il loro numero eccede le 270 giornate annue.

È una delle precisazioni fornite dall'Inps col messaggio 4592 del 7 dicembre 2018 in relazione alla valenza della contribuzione agricola rispetto alla pensione contributiva o al sistema dell'opzione per il sistema contributivo.

Opzione per il sistema contributivo - L'accertamento del requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, necessari per poter esercitare l'opzione, va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l'opzione, al momento del suo esercizio.
Pertanto:
-qualora l'assicurato possa far valere contribuzione accreditata solamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i contributi agricoli sono valutati sulla base dei criteri dettati dall'articolo 7 della legge 638/1983, ossia è accreditata una settimana se la retribuzione non è inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo;
-qualora risulti accreditata contribuzione sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i contributi agricoli saranno valutati secondo i criteri stabiliti per la gestione pensionistica dei lavoratori autonomi, anche se riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 1995 e indipendentemente dalla gestione nella quale il lavoratore avrà successivamente liquidata la pensione. Pertanto conteggiando tutta la contribuzione non coincidente

Calcolo della pensione contributiva - Nel sistema di calcolo contributivo l'importo della pensione è in funzione dei contributi versati, non hanno cioè più valenza, per quanto riguarda la misura della pensione, i concetti di retribuzione pensionabile e anzianità contributiva a differenza del sistema retributivo. Così le regole speciali del settore agricolo per conteggiare l'anzianità contributiva utile al calcolo non devono essere considerate.
Alcune regole per determinare l'imponibile sono però specifiche del settore.
Innanzitutto la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno e da qui il relativo montante, deve essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente che l'assicurato faccia valere nell'anno, anche se il loro numero ecceda le 270 giornate annue.
Inoltre la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno deve essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoro dipendente agricoli ed extra agricoli che l'assicurato faccia valere nell'anno anche quando il loro numero ecceda il limite delle 52 settimane annue.
Infine per gli operai a tempo determinato la base imponibile di riferimento sarà costituita:
• prima del 1998 dal salario medio convenzionale;
• dal 1998 al 2005 dalla retribuzione contrattuale, ovvero, se più alto, dal salario medio convenzionale stabilito da ministeriale;
• dal 2006 dalla retribuzione effettiva o il minimale di legge.

Lavoratori optanti - Per chi opta per il sistema contributivo, la pensione, ai fini della misura, è composta da una quota per i contributi ante 1996 convertiti in montante contributivo e da una riferiti ai contributi accreditati dal 1996, valorizzati con le regole contributive.
Per i periodi ante 1996 le settimane del periodo fino a un massimo di 520, sono quelle derivanti dalla trasformazione delle giornate accreditate applicando i parametri settimanali stabiliti a seconda della gestione (Fpld o gestioni autonome) nella quale viene liquidata la pensione.
Qualora la gestione di liquidazione della pensione sia il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il calcolo delle settimane per anno solare nell'ambito delle 520 settimane del periodo di riferimento viene effettuato moltiplicando il loro numero per il coefficiente di 0,192592.
Per le settimane agricole oltre il decennio precedente al 1996, le giornate agricole accreditate in questo periodo vengono ridotte, per ogni anno, applicando il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra l'aliquota contributiva vigente nell'anno considerato e la media delle aliquote dei dieci anni precedenti quello di esercizio dell'opzione.
Se la pensione invece è liquidata nella gestione autonoma, il numero di giornate agricole ante 1996 viene trasformato in settimane utilizzando i parametri previsti a seconda che si tratti di operaio a tempo determinato o indeterminato ed in base al sesso. Per gli operai a tempo indeterminato i criteri di conversione in settimane variano a seconda che i contributi siano stati accreditati prima o dopo il 31 luglio 1968.

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