Previdenza

Tfr a carico dell’Inps per chi chiude l’attività dopo aver finito la Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, ammesse nel prossimo biennio al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) per cessazione di attività, sarà sempre l’Inps a farsi carico del pagamento o del trasferimento al Fondo di destinazione (tesoreria o complementare) delle quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante il periodo di fruizione della cassa. Lo ha affermato il ministero del Lavoro nella circolare 19/2018 diffusa ieri.

Nel documento, che fa seguito alla circolare 15/2018 con cui sono state diffuse le istruzioni per l’accesso alla Cigs, i tecnici del dicastero illustrano la normativa declinata dall’articolo 43 bis del decreto Genova (Dl 109/2018). Per favorire le imprese che versano nelle condizioni di crisi sopra richiamate, il decreto - oltre a prevedere (articolo 44) l’ammissione alla Cigs - ha introdotto ulteriori due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero degli oneri connessi alle quote di Tfr maturate dai dipendenti durante la cassa e l’esclusione dal versamento del ticket sui licenziamenti per le interruzioni dei rapporti che si determineranno al termine del periodo di Cigs. Per il finanziamento delle due facilitazioni sono previsti 16 milioni di euro per ciascuno dei due anni interessati (2019-2020).

Nella circolare si precisa che saranno i rappresentanti legali delle aziende, all’atto dell’accordo in sede ministeriale per l’accesso alla Cigs, a fornire i dati utili per la quantificazione delle due misure di favore che, successivamente, dovranno essere richieste – sempre da parte dei medesimi rappresentanti - alla presentazione dell’istanza di Cigs. L’ammissione alle due forme di esonero sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di cassa adottato dal ministero del Lavoro. Per la materiale fruizione della facilitazione, le imprese dovranno rivolgersi all’Inps secondo le istruzioni che saranno fornite dall’istituto di previdenza.

Il ministero chiarisce, altresì, che per quanto riguarda le quote di Tfr collegate al trattamento Cigs fruito nel 2019, l’esonero potrà essere autorizzato nel 2020 mentre per le quote del 2020 l’esonero potrà slittare al 2021. Stante il contingentamento delle risorse finanziarie, sarà valido il criterio cronologico di presentazione dell’istanza di Cigs, la cui data è indicata nel decreto ministeriale di autorizzazione.

Il riconoscimento dalla facilitazione non muta la destinazione del Tfr in base alla normativa vigente (trasferimento ai fondi o mantenimento in azienda). Di conseguenza l’Inps provvederà, in alternativa: ad assegnare le quote del Tfr al fondo complementare scelto dal lavoratore; ad accreditare il relativo ammontare al Fondo di tesoreria; a liquidare le quote direttamente all’interessato al termine del periodo di Cigs.

Il ministero precisa che il versamento o l’accreditamento del Tfr maturato sarà eseguito dall’Inps in unica soluzione dopo la cessazione del periodo di cassa autorizzata.

Nel documento, inoltre, vengono ricordati gli importi massimi del ticket sui licenziamenti che le aziende potranno non versare.

In sintesi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©