Previdenza

«Anticipata» con requisiti 2018 ma la finestra riduce il vantaggio

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

L’introduzione di quota 100 e delle altre modifiche al quadro normativo amplia le possibilità di pensionamento, determinando un quadro piuttosto articolato in cui può risultare difficile orientarsi, anche perché allo stesso tipo di pensione si può accedere con requisiti diversi.

Il trattamento di vecchiaia, per esempio, si consegue con 67 anni, poiché l’adeguamento della speranza di vita – pari a +5 mesi per il biennio 2019/2020 – non è stato disapplicato, e sempre che si possa contare su almeno venti anni di assicurazione e contribuzione. Tale ultimo requisito scende a quindici anni nell’ipotesi in cui l’anzianità risulti accreditata entro il 31 dicembre 1992. Ma chi svolge un’attività gravosa o una usurante e ha almeno 30 anni di contributi ci può andare ancora a 66 anni e 7 mesi, mentre se si ricorre alla totalizzazione dei contributi servono 66 anni ma poi si devono aspettare 18 mesi di finestra per la decorrenza. Chi è soggetto al sistema contributivo e non raggiunge il requisito di importo, deve invece attendere i 71 anni.

La pensione anticipata viene confermata con gli stessi requisiti previsti fino allo scorso anno (41/42 anni e dieci mesi di anzianità), ma viene reintrodotta la finestra mobile di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto legge, il trattamento sarà messo in pagamento non prima del 1° aprile 2019. Il requisito contributivo rimarrà congelato fino al 31 dicembre 2026, non trovando applicazione gli incrementi legati alla speranza di vita.

A conti fatti, la riduzione è di soli due mesi poiché, a fronte della disapplicazione della speranza di vita del 2019 pari a 5 mesi, viene introdotta la finestra mobile di 3 mesi. Ovviamente la finestra mobile potrà non essere lavorata, consentendo comunque all’interessato di conseguire la prestazione pensionistica, trascorso tale periodo. Se si utilizza la totalizzazione, il minimo contributivo è di 41 anni, a cui vanno però aggiunti 21 mesi di finestra.

Più articolato il quadro per conseguire la pensione “quota 100” con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, prevista per il triennio 2019/2021. La quota consentirà di accedere alla pensione, anche mediante l’utilizzo del cumulo contributivo introdotto dalla legge 228/2012. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche con diritto maturato entro il 31 dicembre 2018 potranno conseguire la pensione dal 1° aprile 2019. Coloro che matureranno i requisiti successivamente si vedranno erogare il trattamento trascorsi tre mesi dalla data di maturazione degli stessi. I pubblici dipendenti, con diritto maturato alla data di entrata in vigore del decreto, potranno conseguire la rendita dal 1° agosto 2019. Se il perfezionamento dei requisiti avverrà successivamente al decreto, occorrerà attendere sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Tale termine si è reso necessario al fine di poter rispettare il termine di preavviso di sei mesi, previsto dal decreto legge. Nel caso del personale del comparto scuola, per il quale la risoluzione del rapporto di lavoro opera sempre dal 1° settembre e 1° novembre, la domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2019.

Il conseguimento della prestazione pensionistica è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente. L’accesso alla pensione sarà possibile anche dopo il 2021, sempre che i requisiti risultino perfezionati entro tale anno e il minimo di età di 62 anni non sarà soggetto all’adeguamento alla speranza di vita previsto per il 2021. La prestazione è incumulabile, fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, con i redditi di lavoro autonomo o dipendente, eccetto i compensi occasionali nei limiti di 5mila euro annui lordi.

La pensione “quota 100” non trova applicazione nei confronti del personale militare delle Forze armate, e alle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al Corpo dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza, attesa la specificità di tali settori.

Gli adeguamenti legati alla speranza di vita vengono abrogati anche per i lavoratori precoci limitatamente agli anni 2019-2022, ma il trattamento pensionistico sarà liquidato trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L’introduzione della finestra mobile nei casi di utilizzo di uno scivolo verso la pensione potrebbe comportare un lieve prolungamento dell’attività lavorativa. Ad esempio, l’isopensione può coprire fino a quattro anni (elevati a sette fino al 2020) precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o vecchiaia. Tuttavia, come precisato dall’Inps in precedenti occasioni, la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Nell’ipotesi di modifiche normative, l’erogazione dell’isopensione proseguirà per l’ulteriore periodo necessario, fermo restando però il limite di durata dei quattro/sette anni, fino al conseguimento della pensione.

La mappa dei requisiti

La mappa dei requisiti

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