Previdenza

Terremoto centro Italia 2016-2017, pagamenti Inail sospesi fino al 1° giugno 2019

di Massimo Braghin

L'Inail con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 sancisce il differimento al 1° giugno 2019 del termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio. Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

L'articolo 1, comma 991, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato il termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fornendo le istruzioni operative sia per il versamento in un'unica soluzione, sia per chi intende rateizzare. La modifica prevede che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria possono essere effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019.

La dilazione riguarda sia i lavoratori ed aziende ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei citato articolo 48, comma 13, che lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Pertanto entro il 1° giugno 2019 dovranno essere effettuati:
•il versamento in unica soluzione dei premi sospesi;
•il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo;
oltre che
•riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Per i versamenti rateali, che dovranno essere preceduti da apposita domanda da presentarsi alla sede INAIL competente tramite il nuovo modulo allegato 1 alla citata circolare n. 3 del 25/01/2019 e che sostituisce quello allagato alla circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Rimane impregiudicata la facoltà di chi ne abbia interesse di estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

I versamenti andranno canalizzati tramite modello F24 sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in cui devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento indicati nell'allegato 2 della circolare INAIL n. 3 del 25/01/2019

L'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato anche l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, disponendo la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dell'attività esecutiva fino al 31 dicembre 2019. Tale disposizione viene applicata tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sospendendo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, incluso l'Inail.

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