Previdenza

Accesso con requisiti autocertificati

di Gianni Bocchieri

Da domani per la prima volta si apriranno i canali per la richiesta del reddito di cittadinanza (Rdc). A regime le domande potranno essere presentate, dal sesto giorno fino alla fine di ogni mese, online sull’apposito sito dedicato (www.redditodicittadinanza.gov.it). Altrimenti, i richiedenti potranno recarsi presso i Centri di assistenza fiscale (Caf) o agli uffici postali.

Secondo un emendamento approvato in Senato, le domande per la pensione di cittadinanza potranno essere presentate anche presso i patronati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ma questo sarà possibile una volta convertito in legge il decreto).

Certificazione Isee

L’articolata procedura di riconoscimento del reddito di cittadinanza prevede però che prima di fare la domanda, tutti i richiedenti abbiano già presentato l’Isee per la certificazione della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti per l’accesso alla misura, attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presso gli stessi Caf, in modo tale che l’Inps possa collegarla informaticamente alla domanda stessa di Rdc.

Presentato la settimana scorsa, il modulo di domanda di Rdc è costituito da una serie di autocertificazioni dei requisiti che di fatto sostituiscono i controlli preventivi all’accesso al reddito, finché non si potrà realizzare l’incrocio delle banche dati con la nuova piattaforma informatica prevista dal decreto. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver compreso tutte le parti del modello e di aver comunicato a tutti i componenti del proprio nucleo familiare di aver fornito le informazioni ai fini della presentazione della stessa. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che è prevista la reclusione da due a sei anni per il caso di indebito conseguimento e mantenimento del Rdc a seguito di presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o a seguito dell’omissione di informazioni dovute. Con la sottoscrizione del modulo, il richiedente dichiara anche di essere consapevole dell’obbligo di comunicare le variazioni del reddito, del patrimonio immobiliare, di beni durevoli o di altre informazioni dovute, pena la reclusione da uno a tre anni nel caso di omissione.

Le variazioni

Le variazioni che possono incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originariamente spettante, devono essere comunicate attraverso il modello Rdc/Pdc–ComEsteso, recandosi di persona ai centri per l’impiego oppure attraverso la piattaforma informatica, entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

La domanda di Rdc dovrà essere integrata con il modello Rdc/Pdc–ComRidotto nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa subordinata, autonoma e d’impresa, già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’Isee per l’intera annualità. In questi casi, il richiedente del Rdc dovrà recarsi presso i centri di assistenza fiscale (Caf) per integrare il modulo di domanda, entro 30 giorni dall’istanza, pena l’improcedibilità della stessa. Per i nuclei familiari con più componenti, il modello Rdc/Pdc–ComRidotto va compilato per ciascuno di loro per il quale si è verificata la variazione lavorativa. Nel caso l’attività di lavoro autonomo o di impresa prosegua, dovrà essere presentato il modello Rdc/Pdc–ComEsteso trimestralmente, entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.

La verifica

Entro 10 giorni dalla loro ricezione, le domande dovranno essere inoltrate all’Inps che verificherà il possesso dei requisiti entro i successivi cinque giorni lavorativi o, in ogni caso, entro la fine del mese successivo alla trasmissione delle domande stesse. Per questa verifica l’Inps utilizzerà le informazioni già presenti nei suoi archivi e in quelli di altre amministrazioni titolari dei rispettivi dati. Dopodiché comunicherà l’esito della domanda al richiedente, tramite sms o mail. Nel caso di accoglimento, indicherà anche lo sportello delle Poste al quale recarsi per ritirare la carta di pagamento elettronica (Carta reddito di cittadinanza), sulla quale è accreditato l’importo del Rdc riconosciuto al nucleo familiare.

Dopo la presentazione della domanda, l’avvio di attività di lavoro dipendente dovrà essere comunicato assieme all’autodichiarazione del reddito che si percepirà, fino a quando l’Inps non potrà desumerlo dalle comunicazioni obbligatorie il cui contenuto dovrà essere aggiornato con nuovi dati relativi all’ammontare della retribuzione, utili anche alla rideterminazione del Rdc mensile da accreditare sulla carta elettronica.

Solo dopo il riconoscimento e l’erogazione stessa del reddito, scatteranno gli obblighi assunti dai suoi beneficiari già con la sottoscrizione della domanda e che saranno puntualmente precisati nei patti per il lavoro e per l’inclusione sociale da stipulare rispettivamente con i centri per l’impiego e con i servizi sociali dei Comuni.

Dalla domanda all'accredito

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