Previdenza

Cassa forense, sospeso lo stralcio delle mini-cartelle

di Federica Micardi

La natura “privata” delle Casse di previdenza guadagna una vittoria importante anche se (per ora) parziale. Cassa forense ha ottenuto dal tribunale di Roma la sospensione della cancellazione automatica dei debiti contributivi inferiori o pari a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Un’operazione che “sfilava” dalle casse dell’ente più di sette milioni di euro.

L’ente di previdenza degli avvocati aveva presentato contro la norma contenuta nel decreto fiscale (Dl 119/2018, all’articolo 4) un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile dopo che l’agenzia delle Entrate Riscossione, sollecitata dall’ente, aveva dato un’interpretazione estensiva alla cancellazione delle mini-cartelle, includendo anche i debiti contributivi degli enti privati.

Tra i motivi presentati al tribunale ci sono: il mancato rispetto dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta agli enti di previdenza privatizzati con il Dlgs 509/94; il contrasto con l’obbligo che hanno le Casse di «assicurare l’equilibrio di bilancio»; l’impossibilità per le Casse di accedere a finanziamenti pubblici; e il mancato rispetto della sentenza 7/2017 della Corte costituzionale.

L’applicazione della sanatoria per Cassa forense - si legge nel ricorso - comporterebbe non solo la perdita di 7.147.137 euro: a questa cifra andrebbero anche aggiunte le spese per l’avvio delle procedure esecutive promosse “inutilmente”.

Il tribunale capitolino, II sezione civile, nel decreto 3665 del 5 marzo, rileva che il Dl 119/2018 parla di «materia fiscale e finanziaria» e, all’articolo 4, non menziona mai «espressamente i crediti previdenziali» come invece fa all’articolo 1 quando si parla di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il tribunale rileva poi le analogie tra l’interpretazione data dall’Ader e quella data in passato sulla norma della spending review poi bocciata con la sentenza 7/2017 dalla Corte costituzionale nella parte in cui imponeva il versamento del risparmio ottenuto dal taglio delle spese alle casse dello Stato. Secondo il tribunale romano gli effetti per l’equilibrio dell’ente sono analoghi. Ma non solo: nel decreto emesso dal tribunale viene rilevato come una volta avviato lo stralcio delle mini-cartelle sarebbe difficile porre rimedio agli effetti causati dall’applicazione di questa norma anche condannando l’Ader a un risarcimento monetario.

Il decreto firmato il 5 marzo rimanda la decisione definitiva all’udienza prevista per il 20 marzo, e ordina all’Ader di proseguire con la riscossione dei crediti iscritti a ruolo «in quanto verosimilmente sottratti all’ambito applicativo dell’articolo 4 Dl 119/2018».

Ricordiamo che anche l’Inps ha ottenuto una sorta di “sospensiva” (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 febbraio) e infatti mentre i debiti tributari sono stati cancellati ope legis quelli contributivi Inps sono ancora in attesa di un chiarimento da parte del ministero del Lavoro. A sospendere la sanatoria è l’interpretazione della soglia dei mille euro che per l’istituto deve includere «le sanzioni civili maturate» dopo la consegna dei ruoli e fino al 24 ottobre 2018 mentre per il ministero dell’Economia no.

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