Previdenza

Assegno al nucleo con domanda all’Inps

di Antonino Cannioto , Giuseppe Maccarone

Dal 1° aprile le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) dovranno essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro. Lo ha reso noto l’istituto di previdenza con la circolare 45/2019, diffusa ieri.

La domanda deve essere trasmessa dai lavoratori esclusivamente in via telematica direttamente o rivolgendosi a patronati e intermediari. La novità riguarda i dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

La variazione si innesta in un momento in cui è in corso la corresponsione dell’Anf per il periodo 1° luglio 2018–30 giugno 2019. Le domande già presentate sono valide. Sino al 31 marzo sarà possibile accogliere domande cartacee che potranno seguire l’iter applicato sinora, ma il relativo conguaglio potrà essere effettuato, al massimo, nella denuncia uniemens relativa al mese di giugno 2019 (pagata e trasmessa rispettivamente entro il 16 e il 31 luglio 2019), pena l’impossibilità di recuperare le somme anticipate.

Dal prossimo mese le istanze saranno solo telematiche e l’Inps provvederà a determinare la spettanza, nonché l’importo dell’Anf, e a comunicarlo al datore di lavoro per mezzo di una specifica utility, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale dal 1° aprile. Resta comunque l’obbligo - in capo al lavoratore nei casi previsti - di presentare domanda di autorizzazione, la quale, tuttavia, non sarà più inviata al richiedente, che sarà avvisato dall’Inps solo se la domanda verrà rigettata. Una nuova domanda telematica di variazione andrà inoltrata se cambiano le condizioni di fruizione o la composizione del nucleo familiare.

Non viene modificata, invece, la modalità di erogazione degli assegni che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà al recupero degli importi pagati con il collaudato sistema del conguaglio. Con il nuovo meccanismo, il datore potrà conguagliare Anf arretrati esclusivamente riferiti a rapporti intrattenuti col richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate dai precedenti datori di lavoro.

Nella circolare l’Inps precisa che quanto prima saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso uniemens nei casi di conguaglio di Anf arretrati e le caratteristiche dell’utility che servirà alle aziende per conoscere l’ammontare dell’Anf da erogare. È auspicabile che la modifica introdotta si traduca anche in un miglioramento della gestione dell’Anf da parte dei datori di lavoro e dei loro consulenti. Si potrebbe, per esempio, prevedere il download di un file al cui interno siamo memorizzate le informazioni relative all’anticipo dell’Anf e dei soggetti beneficiari, identificati dal loro codice fiscale. Tale file potrebbe essere letto dai programmi di gestione del Lul con il conseguente inserimento, in automatico, dei dati nell’anagrafica dei dipendenti (come avviene per la comunicazione dei flussi 730/4 da parte delle Entrate).

Circa le annunciate e future modalità di inserimento nell’uniemens degli Anf arretrati, resta da chiedersi se l’Inps vorrà tornare sul contenuto del messaggio 4283/2017. In quella sede, l’Istituto limitò a 3mila euro (per ogni lavoratore) l’importo massimo di arretrati di Anf erogati, recuperabili in uniemens, prevedendo che per valori superiori i datori di lavoro dovessero obbligatoriamente procedere alla redazione di flussi di regolarizzazione. La nuova procedura che prenderà il via il prossimo aprile, potrebbe indurre l’Inps a un ripensamento, semplificando sensibilmente il processo.

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