Previdenza

Pensionamento anticipato nell'editoria anche nel 2023

di Pietro Gremigni

Ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici ammessi a fruire per il periodo 2018-2022 dei trattamenti pensionistici con requisiti ridotti rispetto alla generalità degli assicurati, con le regole precedenti al D.P.R. 157/2013, è stato esteso il finanziamento anche per il 2023, dal momento che la norma in precedenza arrivava a fino al 2022.
L'Inps con la circolare 28 marzo 2019, n. 47 ha fornito le istruzioni su quanto disposto dalla legge di bilancio n. 145/2018.
Pertanto, i lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici possono accedere anche nel 2023 al prepensionamento con un'anzianità contributiva pari a 32 anni, aumentata di un periodo non superiore a 3 anni fino ad un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del trattamento di CIGS purché:
- abbiano hanno cessato l'attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale (art. 35, comma 3, legge n. 41/1981);
- siano stati collocati in CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.
Dal punto di vista previdenziale gli interessati devono avere maturato, entro il periodo di godimento del trattamento di CIGS:
- un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015;
- ovvero un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017
aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.
Stante il limite delle risorse stanziate le domande di prepensionamento presentate entro il 2 marzo 2018 potranno essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel limite di un milione di euro per l'anno 2023.
Lo stanziamento deve coprire il maggior onere pensionistico derivante dall'anticipo di pensione rispetto al perfezionamento del requisito di 37 anni di contribuzione previsto dalla legge n. 416/1981.
L'Inps riesaminerà le domande già presentate per coloro che presentano i requisiti tra cui, oltre a quelli già indicati, la non rioccupazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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