Previdenza

Via libera al passaggio dall’Ape volontario e sociale a quota 100

di Antonello Orlando

I lavoratori che sono riusciti ad accedere all’Ape sociale (accompagnamento alla pensione di vecchiaia a carico dello Stato), se in possesso dei requisiti, potranno accedere a quota 100 decadendo così dall’Ape.

Via libera anche al passaggio dall’Ape volontario (prepensionamento autofinanziato dallo stesso pensionando) a quota 100. In questo caso l’accoglimento della domanda di pensione anticipata comporterà la ridefinizione del piano di ammortamento del prestito che alimenta l’Ape stesso. Infatti il pensionando fruirà del finanziamento per un periodo inferiore a quello previsto inizialmente e di conseguenza si ridurrà il peso della rata di restituzione applicata sull’importo dei primi 20 anni di pensione.

Queste sono alcune delle indicazioni fornite dall’Inps, sotto forma di domande e risposte, nel messaggio 1551/2019 pubblicato ieri e relativo a quota 100 e alle altre novità previdenziali introdotte quest’anno dal decreto legge 4/2019, tra cui l’opzione donna e il regime delle finestre della pensione anticipata, anche in cumulo contributivo.

A proposito di opzione donna, che consente di andare in pensione alle lavoratrici che hanno conseguito i 58 anni di età (59 se autonome) e 35 di contributi entro il 2018, l’istituto di previdenza chiarisce in modo determinante che ai fini dei 35 anni sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa da malattia e disoccupazione ed equiparati (Aspi, mini Aspi e Naspi), secondo quanto disposto dall’articolo 22 della legge 153/1969. Si ricorda, invece, che la contribuzione da riscatto, ad esempio, rimane perfettamente valida ai fini della maturazione del requisito contributivo.

Di rilievo appare anche il chiarimento fornito per i lavoratori precoci: la finestra di differimento mobile pari a 3 mesi decorrerà sempre dal momento della maturazione del requisito di 41 anni di contributi (congelati senza ulteriori adeguamenti a speranza di vita, per entrambi i sessi, fino al 2026) e non dalla maturazione delle condizioni soggettive richieste dalla legge 232/2016, come - ad esempio- il requisito della convivenza da almeno 6 mesi con il familiare disabile in condizione di gravità o dalla conclusione del trimestre di inoccupazione successivo all’esaurimento della Naspi.

Nonostante il messaggio 1551/2019, rimangono tuttavia molti punti su cui si attendono chiarimenti ufficiali come l’eventuale decadenza dalla percezione della Naspi dei disoccupati in possesso dei requisiti della pensione in quota 100 o, ancora, dei redditi collegati ad attività lavorative in modo indiretto (si pensi a quelli riconosciuti ai soci lavoratori di società commerciali) e non rientranti nell'elenco tassativo dei redditi incumulabili enucleati dall’articolo 14, comma 3, del decreto legge 4/2019.

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