Previdenza

Assegni familiari con calcolo guidato

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il cambio di passo per la gestione degli assegni per il nucleo familiare - dal 1° aprile le domande dei lavoratori dipendenti delle aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’Inps - lascia comunque ai datori di lavoro una serie di compiti legati a questo istituto, dal calcolo degli importi effettivamente dovuti all’erogazione degli assegni.

La nuova procedura è stata dettata dalla circolare 45/2019 dell’Inps: vediamo che cosa cambia rispetto alle regole precedenti, che imponevano la consegna della modulistica al datore di lavoro.

La richiesta del lavoratore
La presentazione della richiesta di assegni al nucleo familiare può avvenire esclusivamente in via telematica, tramite due canali:
il primo è via internet, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se il lavoratore è in possesso di Pin dispositivo, o di una identità Spid (sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2 o Cns (carta nazionale dei servizi);
la seconda possibilità è quella di rivolgersi ai patronati, attraverso i loro servizi telematici, anche senza avere il Pin: con il messaggio 1430/2019, l’Inps ha chiarito che questi intermediari sono gli unici a poter effettuare il servizio.

Al richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto.

La gestione per le aziende
Anche per le aziende, il nuovo sistema comporta una gestione differente degli Anf: pur restando il datore di lavoro obbligato a versare gli importi al dipendente, non è più chiamato a occuparsi della verifica delle condizioni di spettanza, che passa all’Inps.

Infatti, dal 1° aprile, gli importi calcolati dall’Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro: le risultanze sono visionabili attraverso una utility, presente nel cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, se i due soggetti non coincidono.

Il datore, sulla base degli importi teoricamente spettanti, calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento: l’ammontare corrisposto mensilmente non potrà comunque eccedere quello mensile indicato dall’Istituto.

La corresponsione degli importi per la prestazione familiare avviene con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e così anche il relativo conguaglio con le denunce mensili.

Se il lavoratore ha richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Il dipendente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione «Consultazione domanda», disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, non più al datore ma esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura «Anf Dip».

La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello «Anf-Dip» (SR16) cartaceo, come già previsto.

Per quanto riguarda invece l’autorizzazione agli Anf, il lavoratore o il soggetto interessato, che presenta la domanda di «Anf-Dip» deve comunque inoltrare la richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica «Autorizzazione Anf», corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione.

Le vecchie richieste
Quanto agli assegni per il nucleo familiare richiesti in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Leggi l'impatto della nuova procedura

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