Previdenza

Il via libera dell’Inps serve solo in quattro casi

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

La nuova procedura di gestione dell’Anf modifica i passaggi che il lavoratore deve seguire per ottenere la prestazione ma lascia immutato l’onere del soggetto interessato di inviare una domanda di autorizzazione, nei casi previsti.

Infatti, se l’erogazione degli Anf è effettuata dal datore di lavoro, è necessaria l’autorizzazione nei casi seguenti:
quando è richiesta l’in clusione di determinati familiari nel nucleo come fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, e così via;
nel caso di possibile duplicazione del pagamento in riferimento a figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, e così via;
per applicare l’aumento dei livelli reddituali come nel caso di familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro;
quando il coniuge non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità nel modello Anf/Dip.

La domanda di autorizzazione va presentata all’Inps allegando la documentazione necessaria, o la relativa dichiarazione sostitutiva, usando il sito Inps (con il Pin, dalla sezione «Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, funzione Autorizzazioni Anf»), tramite i patronati o utilizzando il contact center Inps.

In caso di accoglimento - secondo le nuove istruzioni valide dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione con il modello Anf 43 (come previsto dalle vecchie regole) ma la struttura Inps territorialmente competente procede alla successiva istruttoria della domanda Anf/Dip, secondo le nuove modalità operative. In caso di rigetto, invece, sarà inviato all’interessato il relativo provvedimento, con il modello Anf 58.

In linea generale, per quanto riguarda la decorrenza, il diritto all’Anf scatta dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto, come la celebrazione del matrimonio, la nascita o l’adozione di figli.

La cessazione, invece, avviene alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare, come nel caso di separazione legale del coniuge o conseguimento della maggiore età del figlio.

Per il pagamento degli assegni subordinato ad autorizzazione Inps, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se spettano assegni giornalieri, il diritto inizia e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte: comunque non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Se la domanda è presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti sono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

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