Previdenza

L’indennità di volo ha valore variabile a fini previdenziali e contributivi

di Pietro Gremigni

Per il periodo 2014-2017 l'indennità di volo corrisposta agli iscritti al Fondo di previdenza del volo è stata considerata esclusa dalla base imponibile, anche se dal punto di vista previdenziale essa concorre alla formazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento.

L'Inps, col messaggio 1711 del 3 maggio 2019, ha fatto una ricognizione della normativa succedutasi nel tempo sull'indennità di volo, dettando le istruzioni operative per la compilazione del flusso uniemens.

I regimi fiscali e contributivi armonizzati nel 1998 prevedono che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Tuttavia, secondo il Dlgs 164/1997, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.

Il messaggio dell'Inps riepiloga il regime contributivo e previdenziale in base alla suddivisione tra nuovi e vecchi iscritti rispetto all'anno spartiacque del 1996:
1) dal punto di vista contributivo, l'indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all'imponibile assoggettabile a contribuzione;
2) dal punto di vista previdenziale la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995, l'indennità di volo è individuata nella misura del 50 per cento. Per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31 dicembre 1995 l'indennità di volo è considerata, sempre ai fini della retribuzione pensionabile, al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31 dicembre 1997.

Periodo 2014-2017 – La valutazione del 50% dell'indennità di volo nell'ambito del calcolo della retribuzione pensionabile della quota retributiva della pensione da parte della legge 9/2014 non ha modificato, nei confronti dei lavoratori interessati, il meccanismo di determinazione delle quote maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997 con conseguente integrale valutazione della predetta indennità.

Cassa integrazione – Ai fini della determinazione della retribuzione integrabile da utilizzare per i periodi di cassa integrazione, sia nel caso di sospensione totale che parziale del rapporto di lavoro, l'indennità di volo concorre sempre – nella misura del 50% del minimo contrattualmente garantito – alla determinazione della retribuzione integrabile e, conseguentemente, della relativa contribuzione figurativa.

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