Previdenza

Nelle cause con l'Inail prescrizione sospesa per tutto l’iter amministrativo

di Mauro Pizzin

Il termine di prescrizione di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale per esercitare l’azione nei confronti dell’Inail , volta a ottenere le prestazioni previste dal Dpr 1124/65, resta sospesa fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’Istituto. La sospensione di 150 giorni indicata dall'articolo 111 dello stesso decreto durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità costituisce, infatti, un termine utile solo per rimuovere una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato ha la facoltà di proporre.

Il principio è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11928/19, depositata ieri, in cui è stata fatta chiarezza sulla sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il conseguimento delle prestazioni a carico dell'Inail, rispetto al quale in passato nella giurisprudenza di legittimità gli orientamenti erano stati difformi.

La controversia che aveva portato la sezione Lavoro della Cassazione a rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n- 15015/18) riguardava la richiesta di un lavoratore affetto da una sindrome da tunnel carpale di natura professionale, per la quale aveva chiesto la condanna dell'Inail a corrispondere le prestazioni assicurative dovute. Il lavoratore si era visto riconoscere le proprie ragioni in entrambi i gradi dei giudizi di merito in cui l'istituto assicurativo – che avrebbe poi portato la questione in Cassazione - aveva eccepito anche l'avvenuta prescrizione triennale dell'azione ai sensi dell'articolo 112 del Dpr 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Nel ripercorrere i due orientamenti opposti emersi nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno ricordato che secondo un orientamento maggioritario la sospensione della prescrizione triennale, prevista dall'articolo 111 del Dpr 1124, opera solo per i 150 giorni per la liquidazione amministrativa delle indennità previsti dall'articolo 104, in quanto la mancata pronuncia definitiva dell'Istituto configura un'ipotesi di «silenzio significativo» della reiezione dell'istanza dell'assicurato.

Secondo l'orientamento sposato, invece, dalle Sezioni Unite la prescrizione dell'articolo 111 resta sospesa fino alla definizione del procedimento di liquidazione anche se questo non si conclude nei 150 giorni previsti dalla legge, termine ordinatorio al quale è coordinata l'attribuzione all'assicurato della facoltà, e non dell'obbligo, di agire. Decorso tale termine – si chiarisce nella sentenza - «l'Inail non è privato della facoltà di adottare un provvedimento, né il suo silenzio assume un rilievo di silenzio-rigetto: esso produce solo effetti di natura meramente processuale, rimuovendo un ostacolo ai rimedi posti a disposizione dell'assicurato dalla legge per garantirgli tutela a fronte della condotta inerte dell'istituto assicuratore».

La sentenza n. 11928/19 delle Sezioni Unite

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