Previdenza

Possibile recuperare i contributi versati oltre il massimale

di Antonello Orlando

La circolare Inps 63/2019 ufficializza finalmente la possibilità di recuperare gli ultimi 10 anni di contributi erroneamente versati oltre il valore del massimale contributivo.

La riforma Dini (legge 335/1995) all'articolo 2, comma 18 ha disposto che i soggetti privi di contribuzione anteriore al 1996 (in qualunque gestione, cassa professionale o anche in Stato estero convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale) versino la contribuzione obbligatoria entro un massimale retributivo, annualmente rivalutato e pari a 102.543 euro nel 2019. Per chi percepisce una retribuzione lorda superiore a tale cifra, i contributi a finanziamento della pensione Inps non vengono ulteriormente versati, né da parte del datore di lavoro né da parte del lavoratore.

Il punto del contendere è risieduto per anni in riferimento agli errori frequentemente occorsi, anche per difetto di comunicazione, fra datore e lavoratore e conseguente versamento di contribuzione indebita oltre il massimale.

L'articolo 3 della legge 335/1995 ha disposto un termine prescrizionale di cinque anni per i contributi, senza nulla specificare in riferimento alla contribuzione indebitamente versata; al contempo una norma anteriore alla riforma Dini, vale a dire il Dpr 818/1957, all'articolo 8, prevede che nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti del settore privato i contributi prescritti oltre il termine quinquennale diventino automaticamente produttivi ai fini della futura prestazione pensionistica.

Con la circolare 63/2019 Inps chiarisce come questa norma non risulti applicabile ai contributi versati in eccesso rispetto al massimale contributivo, in quanto il tetto contributivo risulta inderogabile da qualsiasi ulteriore norma. Pertanto l'Istituto afferma che la contribuzione indebitamente versata oltre il massimale è recuperabile dal datore di lavoro (e restituita al dipendente con l'applicazione della aliquota agevolata della tassazione separata) entro il termine prescrizionale decennale applicabile all'indebito oggettivo (articolo 2033 del codice civile). I contributi indebitamente versati oltre il decennio, non saranno nè recuperabili nè produttivi di prestazioni pensionistiche.

Il recupero entro il decennio avverrà in modo diverso a seconda della collocazione delle annualità contributive. Per i contributi anteriori all'introduzione del sistema uniemens (gennaio 2010), i datori di lavoro dovranno inviare alla sede Inps competente una richiesta di rimborso quantificando anno per anno la retribuzione percepita oltre il massimale e la contribuzione versata indebitamente, con trasmissione dei flussi di variazione degli emens; per i periodi dal 2010 in poi dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione con compilazione della denuncia individuale.

L'istituto ricorda inoltre che nel flusso individuale uniemens vi è un apposito elemento atto a manifestare, per ogni mese di lavoro, lo stato di nuovo o vecchio iscritto e la conseguente applicazione del massimale, dichiarando anche l'impossibilità di applicarlo in via automatica vista la possibile assenza di contribuzione ante 1996 sul singolo conto assicurativo (ad esempio per presenza di contribuzione internazionale non registrata in Italia).

Infine viene precisato come la contribuzione accreditata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nei confronti di soggetti a cui si applica il massimale, debba essere valutata a seconda della teorica estensione cronologica del preavviso stesso. Nel caso di un soggetto che abbia esaurito il massimale del 2018 e che riceva una indennità pari a 12 mesi a partire da dicembre 2018, a copertura dell'anno compreso fino a novembre 2019, il valore corrispondente ai restanti 11 mesi di competenza del 2019 sarà assoggettato autonomamente a contribuzione Ivs entro il massimale vigente nel 2019, anche se nel momento di materiale percezione dell'indennità l'assicurato aveva già esaurito il massimale di competenza del 2018.

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