Previdenza

Compensi Pa oltre il massimale, effetti su trattamenti pensionistici e previdenziali

di Pietro Gremigni

I periodi di attività lavorativa svolti dai lavoratori che ricevono compensi dalla pubblica amministrazione, in assenza di retribuzione a seguito del superamento del massimale retributivo, non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali.
La circolare Inps del 9 maggio 2019, n. 64 spiega gli effetti sui trattamenti pensionistici legati ai periodi di lavoro caratterizzati da assenza di retribuzione dovuti al superamento del massimale retributivo previsto dall'art. 23 ter della legge n. 214/2011.
La predetta norma e le successive modificazioni ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
Inoltre la legge n. 147/2013 ha previsto che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato pari a 240.000 euro annui.

Effetti sulla pensione – A segui to di quest'ultima modifica normativa se l'interessato è già pensionato il trattamento pensionistico e previdenziale connesso alla contribuzione successiva alla pensione, viene determinato non valorizzando, nell'anzianità contributiva utile, l'arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione per superamento del limite massimo.
Conseguentemente la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell'azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti retributivi.
Anche ai fini dell'indennità una tantum spettante a chi cessa dal servizio senza diritto alla pensione, l'anzianità contributiva relativa al periodo durante il quale l'iscritto non ha percepito alcuna retribuzione non deve essere valorizzata per la determinazione della pensione.

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