Previdenza

Contribuzione in agricoltura e legittimità della stima tecnica

di Silvano Imbriaci

È costituzionalmente legittima la modalità di accertamento della contribuzione dovuta in agricoltura mediante il raffronto tra fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro (articolo 8, comma 3, Dlgs n. 375/1993).

È questa l'indicazione fornita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 121/2019) sul procedimento comunemente adottato in sede ispettiva ai fini dell'accertamento della contribuzione dovuta dai datori di lavoro in agricoltura. In particolare, secondo l'articolo 8 del Dlgs n. 375 citato, ai fini di una migliore razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli in un settore per sua natura esposto a facili evasioni ed elusioni contributive, gli elementi della manodopera impiegata risultante dalle denunce aziendali e dei dati aziendali confluiscono in una stima tecnica mediante la quale il servizio ispettivo determina il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati, ai periodi di esecuzione dei lavori e anche alle consuetudini locali.

L'utilizzo dei dati risultanti dalla stima tecnica ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo passa tuttavia necessariamente dal raffronto tra il fabbisogno di personale determinato sulla base di detta stima e il numero di giornate/lavoro risultanti dalle dichiarazioni trimestrali fornite dall'azienda agricola. Ove il fabbisogno determinato con la stima sia significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'Inps deve diffidare il datore di lavoro a fornire idonea motivazione in ordine a tale scostamento entro un breve termine e solo nel caso in cui la motivazione non sia fornita o non sia plausibile e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati con le relative giornate di occupazione, l'Inps potrà procedere alla determinazione dell'obbligo contributivo sulla base delle retribuzioni medie applicate.

Su questa norma si indirizzano le censure di costituzionalità del giudice remittente, in particolare sotto il profilo della possibilità di accedere ad un accertamento dell'obbligo contributivo avulso dalla individuazione nominativa dei lavoratori impiegati (e dalle giornate di occupazione ad essi riferiti) e basato esclusivamente su un fabbisogno presuntivo scaturito dai risultati di una stima tecnica.

Da un punto di vista costituzionale, tuttavia, le censure non sono state ritenute fondate. Infatti, lo scopo dell'utilizzo della stima tecnica è quello di garantire comunque un incremento dell'apporto finanziario al sistema previdenziale, a tutto vantaggio della copertura previdenziale dei lavoratori stessi. E, quanto ai profili di trattamento nei confronti delle singole aziende, l'accertamento previdenziale descritto dall'articolo 8 prende in considerazione la micro-necessità, riferita a ciascuna azienda e unità produttiva, delle giornate lavorative, avuto riferimento alla sua struttura, ubicazione, organizzazione. Non è quindi un sistema di accertamento rigido, in quanto si adatta in modo trasparente alle singole situazioni aziendali. E, in questo senso, non può costituire un vulnus ai criteri di giustizia sostanziale, in quanto diversifica l'onere contributivo in relazione non a situazioni uguali, ma a situazioni sempre diverse.

Quanto poi alla lamentata assenza di individuazione soggettiva dei lavoratori, la Corte costituzionale rileva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che l'imputazione soggettiva dei contributi non rileva nel rapporto contributivo tra datore di lavoro agricolo e Inps (cfr. Corte di cassazione, n. 28312/2018); infatti, in questo settore più di ogni altro è evidente la difficoltà di accertare con sicurezza l'attività lavorativa, per sua natura discontinua, frammentaria e utilizzata da datori di lavoro diversi, anche nel corso dello stesso anno o in base alle stagioni. Queste caratteristiche comportano, anche involontariamente, una maggiore propensione all'omissione dei versamenti contributivi in modo tendenzialmente completo e quindi adottare un meccanismo di rilevazione degli obblighi escludendo la necessaria imputazione dei contributi alle posizioni dei singoli lavoratori è pratica del tutto legittima. L'imposizione contributiva, infatti, rimane tale e non trasforma le somme recuperate in una sanzione o in un prelievo fiscale, posto che tali somme sono destinate prima di tutto a finanziare la tutela previdenziale del lavoro.

In altre parole sono somme che non si misurano sulla capacità contributiva del soggetto obbligato e non affluiscono, per questo, a finanziare la fiscalità generale (articolo 53 Cost.). Infine, anche da un punto di vista procedimentale, la tutela del datore di lavoro è comunque assicurata dalla possibilità di fornire delle giustificazioni (plausibili) allo scostamento dei dati e all'utilizzo del criterio indicato dalla norma solo nel caso in cui non sia possibile, appunto, la rilevazione specifica dei lavoratori utilizzati e delle relative giornate di occupazione.

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