Previdenza

L’Inps chiarisce il rapporto fra l’assegno straordinario e la domanda per quota 100

di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti per le decorrenze che si collocano entro il 1° gennaio 2019 e per le domande quota 100, in merito agli assegni straordinari di sostegno al reddito; li fornisce l'Inps con messaggio 14 giugno 2019, n. 2251.

Assegni straordinari e prestazioni di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° gennaio 2019
Richiamando la circolare dell'Istituto 29 gennaio 2019, n. 10, viene ricordato che era stato specificato che le prestazioni dei Fondi di solidarietà e di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continuano a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In merito alle aspettative di vita, il documento previsionale più attuale a disposizione, che è lo scenario demografico Istat – base 2017, ripreso nel rapporto n. 19 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario (aggiornamento 2018), non prevede rispetto al biennio precedente incrementi dell'età pensionabile per il biennio 2021-2022, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla legge 205/2017.
Invece, per il biennio 2023-2024 si prevede, un incremento di tre mesi e per il biennio 2025-2026 l'incremento è di ulteriori tre mesi; gli stessi incrementi sono previsti anche in relazione all'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
Ciò comporta che, per la certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, per stabilire il momento in cui i lavoratori possono accedere agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà e alle prestazioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, nonché la loro data di scadenza, devono essere utilizzate le istruzioni sopracitate.
In ogni caso, viene evidenziato che la determinazione definitiva dell'età pensionabile, o dell'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata, rimane demandata per legge a un decreto direttoriale; soltanto l'emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2021, che potranno anche differire da quelli attualmente previsti.
L'INPS ha provveduto ad aggiornare le procedure in coerenza con i contenuti del presente messaggio per i servizi di consulenza, per le certificazioni del diritto a pensione ai sensi delle diverse salvaguardie, nonché per la verifica del diritto a pensione per l'accesso agli assegni straordinari che risultano ancora in giacenza ai fini della corretta istruttoria e definizione degli stessi con decorrenza entro il 1° gennaio 2019.

Titolari di assegno straordinario e prestazione di accompagnamento alla pensione – domanda di pensione quota 100
Il titolare di prestazione di accompagnamento alla pensione di cui alla legge 92/2012 o di assegno straordinario di cui al D.Lgs. 148/2015 può – avendone i prescritti requisiti – anticipare la scadenza della predetta prestazione presentando domanda di pensione anticipata quota 100, anche se la domanda di prestazione di accompagnamento o di assegno straordinario era finalizzata alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.
Analogamente, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ex articolo 4 della L. 92/2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del DL 4/2019.

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