Previdenza

Disapplicabile il massimale contributivo per i dipendenti pubblici

di Fabio Venanzi


Il decreto legge 4/2019 ha previsto che i dipendenti pubblici, destinatari di un sistema pensionistico contributivo, possano chiedere la disapplicazione del massimale, qualora non risultino attivate forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

L'Inps con la circolare 93/2019 precisa che risultano destinatari della norma i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i dipendenti di Consob, Banca d'Italia e delle Autorità indipendenti. Si aggiunge il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e ricercatori universitari (compresi gli assunti a tempo determinato) nonché le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano a una delle categorie sopra richiamate.

L'opzione può essere attivata a prescindere dalla cassa previdenziale di iscrizione e comporterà il versamento contributivo anche sulla parte eccedente il massimale (pari a 102.543 euro per il 2019). Qualora l'opzione non venisse esercitata, la retribuzione pensionabile si fermerebbe a tale importo, indipendentemente da quanto realmente erogato al dipendente.

A pena di decadenza, per i dipendenti già in servizio alla data del 29 gennaio 2019, l'opzione deve essere esercitata entro il 29 luglio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo, altrimenti entro sei mesi dal superamento se in passato non è stato superato il massimale. Per gli assunti dal 30 gennaio 2019, l'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

Per effettuare la scelta occorre compilare il modulo AP136 (scaricabile dal sito dell'Inps) e la stessa avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione. Il modello va inviato all'ufficio Inps territorialmente competente per la gestione della posizione assicurativa del lavoratore tramite Pec oppure raccomandata a/r, in entrambi i casi con un documento di identità in corso di validità. Una copia del modello deve essere consegnata anche al datore di lavoro, al fine di consentirgli la corretta gestione dello stipendio.

circolare 93_2019 dell'Inps

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