Previdenza

Contributo del 6,91% sulle voci aggiuntive valide per il Tfr

di Fabio Venanzi

Le ulteriori voci retributive utili ai fini del trattamento di fine rapporto, previste dai contratti collettivi nazionali e aggiuntive rispetto a quelle già utilizzate ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, saranno assoggettate a prelievo contributivo del 6,91% da calcolare sull’importo pieno.

Il Dpcm 20 dicembre 1999 ha stabilito che il contributo previdenziale, nel passaggio dal Tfs al Tfr dei pubblici dipendenti contrattualizzati assunti dal 1° gennaio 2001, è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il trattamento di fine servizio. Tale costo rimane a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. Tuttavia i dipendenti subiscono una riduzione figurativa dello stipendio pari alla trattenuta che avrebbero subito se fossero stati in regime di Tfs.

Lo stesso decreto ha previsto che ulteriori voci retributive possono essere considerate nella contrattazione, garantendo gli andamenti programmati della spesa pubblica.

Con il messaggio 2440/2019, l’Inps ha precisato che – dal periodo di paga di competenza del prossimo mese di ottobre – il tracciato dalla ListaPosPa dell’uniemens sarà modificato al fine di consentire agli enti di denunciare, in specifici campi, questi ulteriori elementi retributivi utili. Su tali elementi dovrà essere versato un contributo pari al 6,91% sull’imponibile contributivo totale. Sugli altri emolumenti, quelli già utili ai fini del trattamento di fine servizio, il contributo dovuto sarà pari al 6,10% per gli iscritti Inadel e al 9,60% gli iscritti Enpas (in entrambi i casi il contributo trattenuto a carico del dipendente è del 2,50%), da applicare sull’80% della base contributiva.

Per il comparto sanità e quello delle funzioni locali, gli emolumenti utili ai fini del trattamento di fine rapporto (e non utili ai fini dell’indennità premio servizio) sono la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa nonché, per i segretari comunali e provinciali, sono utili anche i diritti di segreteria.

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