Previdenza

Tornano i limiti al regresso dell’Inail sul responsabile

di Filippo Martini

Importanti novità in tema di disciplina civilistica dell’Inail sono contenute nel decreto crescita, approvato in via definitiva nella seduta al Senato del 27 giugno scorso (decreto legge 34/2019, divenuto legge 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno e in vigore dal 30 giugno).

L’articolo 3-sexies del testo approvato, oltre a prevedere un taglio di circa 600 milioni per le tariffe Inail, che diviene strutturale a decorrere dal 2023, ha abrogato integralmente il testo dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), dell’ultima legge di Bilancio, la 145/2018, che aveva sensibilmente riscritto le regole dell’azione civile con la quale l’Inail recupera una parte del proprio esborso a favore del lavoratore, dal responsabile del danno (il datore di lavoro o un terzo).

Nel nostro sistema, l’Inail eroga al lavoratore infortunato una serie di indennizzi legati agli aspetti della lesione subita per effetto dell’infortunio coperto dalla legislazione laburistica (principalmente l’ente eroga indennità per il danno alla salute o danno biologico e per il danno patrimoniale da perdita reddituale del lavoratore).

In seguito all’erogazione dell’indennizzo, l’Inail ha diritto di agire poi per il recupero delle somme pagate verso il responsabile del fatto, se identificato e ritenuto tale secondo le nostre leggi.

Vi sono due grandi settori di intervento in cui si esercita questa azione di surrogazione dell’ente nazionale:

1. l’azione promossa contro lo stesso datore di lavoro (che abbia violato la normativa antinfortunistica);

2. l’azione contro il terzo che abbia diversamente cagionato il danno, come avviene quando un incidente stradale vede coinvolto il prestatore nello svolgimento delle proprie mansioni, o durante il tragitto per recarsi al luogo di lavoro (infortunio in itinere).

In questi casi da sempre si pone il problema di quale sia il limite delle somme che l’Inail può legittimamente pretendere nell’azione di recupero: l’ente, cioè, può chiedere in restituzione tutte e indistintamente le somme erogate o solo quelle che sono sovrapponibili alla voce di danno patita dal lavoratore?

Il danno biologico del lavoratore, per fare un esempio, viene tanto risarcito dal responsabile del sinistro stradale (e dal suo assicuratore privato), quanto dall’Inail, in base all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000. La somma che l’Inail versa al lavoratore a titolo di danno biologico viene quindi recuperata con l’azione surrogatoria verso il responsabile, stante la sovrapponibilità del titolo compensato dall’ente; se non fosse così l’infortunato beneficerebbe di un doppio risarcimento per partite di danno identiche.

Diversa cosa avviene se l’Inail indennizza una somma per un titolo diverso da quello che il responsabile è tenuto a versare alla vittima, come avviene quando un danno patrimoniale da flessione reddituale è coperto dall’Inail anche in via presunta ma in assenza di un danno effettivamente patito dall’infortunato. In questo caso, secondo la giurisprudenza consolidata (da ultimo la sentenza 12566 del 22 maggio 2018 resa dalla Cassazione a Sezioni unite), l’Inail non può pretendere dall’autore del fatto queste somme perché relative a un titolo diverso da quelli sorti in conseguenza dell’incidente.

La legge di bilancio aveva eliso questo limite all’azione recuperatoria dell’Inail prevedendo che l’ente potesse agire verso il responsabile per tutte le somme pagate «a qualsiasi titolo». Un passaggio che aveva suscitato critiche per il possibile effetto di una contrazione dei risarcimenti a favore delle vittime che, di fatto, si vedevano ridotto il margine di quanto a loro dovuto dal responsabile dell’incidente posto che – secondo il meccanismo del “danno differenziale” – quanto pagato all’ente assistenziale viene detratto dal complessivo risarcimento dovuto alla vittima.

L’abrogazione integrale dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge 145/2018 riporta la disciplina alla situazione antecedente al 1° gennaio 2019 e, quindi, all’intangibilità da parte dell’ente delle somme spettanti alle vittime di infortuni sul lavoro che abbiano diverso titolo e sostanza e che rimangono senza alcun dubbio nella titolarità del solo danneggiato.

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