Previdenza

Amianto, esposizione al materiale rotabile e maggiorazione previdenziale

di Pietro Gremigni

Qualora l'attività lavorativa svolta come addetto al materiale rotabile presso lo stesso datore di lavoro sia inferiore a 10 anni, la rivalutazione dei periodi ai fini pensionistici potrà riguardare solo quelli relativi alla bonifica e non i dieci anni successivi.

Questa è una delle precisazioni fatte dall'Inps col messaggio 2545 del 4 luglio 2019 in relazione ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all'amianto e beneficiari della rivalutazione dei periodi ai fini dell'anzianità contributiva.

Il beneficio interessa, lo ricordiamo, i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto.

I lavoratori devono aver svolto l'attività assoggettata all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'INAIL e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il periodo lavorativo che corrisponde all'avvenuta bonifica dall'amianto e quello riferito ai dieci anni successivi è rivalutato, per il conteggio dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, per 1,5 volte, purché l'Inail rilasci la certificazione attestante lo svolgimento delle attività indicate nel periodo considerato.

Vediamo ora le altre precisazioni fornite dall'Inps nel messaggio del 4 luglio oltre a quella citata in premessa:
-la documentazione che l'Inail deve richiedere ai datori di lavoro interessati è quella che attesti l'effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro, quali libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione utile;
-non è necessaria la presenza del lavoratore per l'intero periodo di bonifica ai fini della certificazione, in quanto la presenza durante le operazioni della stessa può essere anche parziale;
-potranno essere maggiorati i periodi relativi alle bonifiche per le quali è già trascorso, per ciascuna, l'arco temporale dei 10 anni successivi alla conclusione delle operazioni di bonifica, avvenute comunque entro il 31 dicembre 2017;
-La maggiorazione contributiva deve essere utilizzata nel limite del periodo necessario al raggiungimento del primo diritto a pensione.

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