Previdenza

Casse sanitarie agevolate anche con servizi extra pagati

di Renzo Parisotto e Giovanni Renella

Con le modifiche contenute nell’articolo 14 del decreto crescita (il 34/2019) i fondi e le casse sanitarie potranno continuare a beneficiare del regime di “decommercializzazione”, anche in caso di percezione di «corrispettivi specifici».

Il decreto legge ha infatti nuovamente reinserito nell’articolo 148, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dedicato agli enti di tipo associativo, le associazioni assistenziali nell’elencazione delle associazioni a cui è consentito erogare, conservando il regime fiscale di non commercialità, prestazioni ai propri associati e partecipanti anche a fronte del versamento di corrispettivi specifici.

In forza della nuova formulazione dell’articolo 89, comma 4 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore – Cts), resteranno pertanto escluse, dall’ambito di applicazione dell’articolo 148 del Tuir, le associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Al riguardo si ricorda che la relazione governativa al Cts definiva “non commerciali” le attività istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti degli enti assistenziali.

Come precisato da Assoprevidenza (circolare 22/2019), in base ai commi 1 e 2 dell’articolo 148 del Tuir, per corrispettivi specifici devono intendersi le somme che, nell’ambito di un ente di tipo associativo, sono richieste agli associati o ai partecipanti a fronte di prestazioni maggiori o diverse rese a favore degli associati o dei partecipanti medesimi, «in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto». Fra le associazioni assistenziali rientrano anche gli enti e le casse sanitarie di derivazione collettiva (articolo 10, comma 1, lettera e-ter e articolo 51, comma 2, lettera del testo unico delle imposte sui redditi).

Va sottolineato che l’esclusione degli enti assistenziali dalla presunzione di non commercialità delle attività svolte non ha mai trovato effettiva applicazione sulla base della formulazione introdotta originariamente dal Codice del terzo settore modificato come sopra detto, in quanto l’efficacia era condizionata dalla costituzione del registro unico nazionale del terzo settore.

Presupposti

Da tutto quanto sopra, ne deriva l’esclusione dall’assoggettamento a tassazione (reddito d’impresa o redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità) dei contributi e delle quote versate agli enti associativi quando sussistano, congiuntamente, i seguenti presupposti:

le attività agevolate sono effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

le stesse attività sono effettuate «in diretta attuazione degli scopi istituzionali»;

gli atti costitutivi e statuti degli enti associativi hanno le caratteristiche previste dall’articolo 148, comma 8, del Tuir.

Le due situazioni

Più in particolare, ne discende che i fondi sanitari, costituiti sia come fondi integrativi del servizio sanitario nazionale in base all’articolo 10, lettera e-ter, del Tuir, sia come enti e casse di derivazione negoziale (articolo 51, lettera a, del Tuir), possono erogare mantenendo in ogni caso la natura non commerciale:

prestazioni rientranti nelle loro finalità istituzionali agli associati o partecipanti a fronte del pagamento di quote o contributi associativi che danno diritto a ricevere le predette prestazioni, ovvero prestazioni in via generale e uniforme previste dall’ente a favore di tutti gli associati o partecipanti (prestazioni “standardizzate”);

prestazioni maggiori o diverse, ancorché rientranti nelle loro finalità istituzionali e a favore dei propri associati o partecipanti, anche qualora per l’erogazione di tali prestazioni, sia previsto il pagamento di corrispettivi specifici, anche sotto forma di contributi o quote supplementari, fermo il rispetto delle caratteristiche sopra indicate.

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