Previdenza

Riscatto laurea per i corsi post 1995

di Antonello Orlando

La circolare Inps 106/19 di ieri integra la precedente prassi (circolare 36/19) apparsa il 5 marzo sui due nuovi tipo di riscatto, sostituendone il contenuto e riproponendone il testo con alcune modifiche.

L’Istituto adatta così le proprie disposizioni attuative rispetto alle modifiche apportate all’articolo 20 dell’originario decreto del welfare (4/19) dalla legge di conversione 26/19. A proposito della pace contributiva (articolo 20, commi da 1 a 6), l’Inps ricorda come il riscatto sperimentale sia accessibile, fino al 2021, solo agli assicurati privi di qualsiasi contribuzione prima del 1996 e di prestazione pensionistica diretta. L’Istituto specifica come dal 30 marzo scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione), il riscatto (operabile per un massimo di cinque anni) debba collocarsi fra l’anno in cui si colloca il primo contributo già accreditato in una delle Gestioni Inps e l’anno dell’ultimo contributo accreditato e comunque non oltre il 28 gennaio 2019. Si ribadisce, poi, come i contributi riscattati saranno parificati sotto ogni aspetto alla contribuzione da lavoro e che il piano dell’eventuale rateizzazione richiesta dall’assicurato è stato portato da 60 a 120 rate mensili, con accredito della contribuzione versata solo alla data del saldo dell’onere, mentre - nel caso di interruzione del piano di pagamento - Inps riconoscerà l’accredito dei periodi proporzionalmente coperti dalla parte di onere versato.

Nulla è stato specificato (rispetto alla circolare 36) sull’attivazione della pace contributiva da parte degli eredi o dei datori di lavoro del settore privato. Nel caso dei datori, tuttavia, rimane atteso un chiarimento sulla possibile conversione dei “premi di produzione” in riscatto dei periodi scoperti da contribuzione, in quanto non risulta ancora conclamato se tale facoltà è solo una variante delle conversioni dei premi di risultato detassabili come regolati dalla legge 208/15 o, in alternativa, un istituto autonomo che non necessita di incrementi di indici economici aziendali, di accordi sindacali di II livello e non è sottomesso a soglie massime in termini di contributo del datore o di imponibile fiscale di massimo 80mila euro previsto per i beneficiari della detassazione e della convertibilità in welfare.

Sul versante del riscatto di laurea agevolato, l’Inps registra l’abrogazione dal 30 marzo del limite di 45 anni originariamente previsto per richiedere tale riscatto. Nel paragrafo delle precisazioni era altrettanto atteso il chiarimento sulla platea attuale dei potenziali beneficiari di questo riscatto di laurea “light”: infatti, se appare pacifico che potrà essere richiesto per tutti coloro che abbiano studiato - per i periodi in corso - dal 1996, rimane non chiaro se tale facoltà diverrà accessibile agli assicurati i quali, avendone i requisiti, abbiano studiato prima del ‘96 e optino per il metodo contributivo. L’Inps chiarisce che per chi abbia studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi al 1995 potranno essere riscattati a scelta del lavoratore o a 5.240 euro l’anno o in modo proporzionale (aliquota Ivs) all’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane. In entrambi i casi il riscatto sarà valido ai fini del diritto e della misura dell’assegno.

L’Istituto chiarisce infine che le peculiarità della pace contributiva non si estendono anche al riscatto agevolato: questo non può dunque generare alcun onere detraibile al 50% in capo al dipendente, ma rimane solo fiscalmente deducibile.

La circolare Inps n. 106/19

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