Previdenza

Bonus rioccupazione per chi lascia la Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Alla cassa l’incentivo economico (bonus rioccupazione) in favore dei cassaintegrati che si rioccupano durante il periodo in cui fruiscono dell’assegno di ricollocazione. Gli interessati, per la prima volta, non dovranno inoltrare alcuna domanda all’Inps. Sarà l'Istituto, infatti, a farsi carico direttamente del pagamento come specificato nella circolare 109/19. Si tratta di una importante passo in avanti nel segno della semplificazione che potrebbe aprire le porte a un nuovo modo di erogare servizi e prestazioni.

È stata la legge di bilancio del 2018 a estendere l’assegno di ricollocazione anche ai cassaintegrati, al fine di limitare i licenziamenti successivi alla Cigs, per riorganizzazione o crisi aziendale, in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale.

Per l’operatività della disposizione, la procedura di consultazione sindacale deve concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. Chi si trova in tale situazione può richiedere all’Anpal l’assegno di ricollocazione anche durante il periodo in cui beneficia della cassa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa. Se, durante il periodo di fruizione dell’assegno, i soggetti vengono assunti da un’azienda non collegata con quella che li aveva posti in Cigs, è prevista, tra l’altro, una facilitazione economica consistente in una somma pari alla metà del trattamento Cigs che i lavoratori avrebbero continuato a percepire se fossero rimasti in Cassa.

La nuova occupazione che apre le porte all’incentivo deve essere di tipo subordinato (compreso l’apprendistato), a tempo pieno, part time e a termine.

Il bonus decorre dal giorno dell’assunzione e dura fino al termine del periodo di Cigs che sarebbe ancora spettata al lavoratore, al netto di quanto già fruito; per determinare l’esatto ammontare del contributo, il periodo residuo viene valorizzato con una media delle ore di Cigs già fruite.

Trattandosi di una facilitazione chiaramente finalizzata a portare fuori dal bacino Cigs i destinatari, l’Inps fa presente che prenderà a riferimento il periodo di Cigs concesso all’impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.

Il pagamento avverrà in unica soluzione per l’ammontare complessivamente spettante al lavoratore. Gli interessati riceveranno una comunicazione dall’Inps e dovranno inoltrare, se del caso, il modello SR185 ai fini della verifica dell’Iban.

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