Previdenza

Una nuova forma di welfare aziendale, la contribuzione previdenziale

di Cristian Valsiglio

Il legislatore in più occasioni degli ultimi anni ha cercato di favorire il welfare aziendale con agevolazioni fiscali e contributive. Tale percorso è stato effettuato da un lato ampliando i servizi di welfare defiscalizzati e dall'altro consentendo la trasformazione del premio detassabile monetario in welfare aziendale.

Il Dl 4/2019 oltre a prevedere il nuovo reddito di cittadinanza e la quota 100, ha introdotto una nuova frontiera di trasformazione del premio monetario in welfare aziendale consentendo al dipendente e al datore di lavoro di intervenire su vuoti presenti negli estratti contributivi.

Si tratta della “pace contributiva” prevista dall'articolo 20 del decreto sopra citato, ossia della possibilità, prevista per il triennio 2019-2021, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione di riscattare, in tutto o in parte, periodi di vuoto contributivo. Il riscatto può coprire un periodo massimo di 5 anni anche non continuativi.

Tale riscatto può essere effettuato dal lavoratore direttamente, e in questo caso l'onere è detraibile nella misura del 50%, ovvero per il tramite del datore di lavoro. In particolare, è previsto per i lavoratori del settore privato la possibilità di sostenere l'onere del riscatto tramite il datore di lavoro destinando i propri premi di produzione.

La norma in questo caso non cita le norme di riferimento della detassazione pertanto, in attesa di conferme da parte dell'agenzia delle Entrate, si potrebbe ritenere che i premi convertibili in riscatto da pace contributiva possano essere anche quelli previsti individualmente e non solo tramite accordo collettivo.

In questo caso l'onere del riscatto è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorre al reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a, del Dpr 917/1986.

Quest'ultima disposizione prevede la non concorrenza al reddito di due differenti contribuzioni: infatti, da un lato i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono al reddito senza alcun limite, mentre dall'altro i contributi di assistenza sanitaria non concorrono al reddito nel limite annuale di 3.615,20 euro

Anche in questo caso sarebbe opportuna un'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, tuttavia si potrebbe ritenere che, vista la finalità della pace contributiva, i contributi versati per il riscatto dovrebbero essere assimilabili ai contributivi previdenziali e pertanto deducibili senza alcun limite.

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