Previdenza

Posticipabile la decorrenza della pensione in quota 100

di M.Pri.

Se un lavoratore chiede di accedere alla pensione in quota 100, positicipandone la decorrenza rispetto alla prima data utile, i compensi da lavoro incassati durante tale periodo non devono essere considerati ai fini del divieto di cumulo tra redditi e pensione.

Il decreto legge 4/2019 che ha introdotto la pensione in quota 100 (almeno 38 anni di contributi e almeno 62 di età) ha previsto anche il divieto di cumulare il trattamento previdenziale con redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo intercorrente tra il primo giorno di decorrenza di quota 100 e la maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia. Unica eccezione sono i compensi da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro all’anno.

Con la circolare 117/2019 Inps ha precisato che gli iscritti alle gestioni private possono decidere, nella domanda di quota 100, di posticipare la decorrenza della stessa oltre la prima decorrenza utile. Per esempio, invece di andare subito in pensione a luglio, scelgono di attendere novembre. In tal caso il reddito da lavoro percepito fino a ottobre non rileva ai fini dell’incumulabilità. Secondo la circolare questa disposizione risulta utile a quei lavoratori, come gli agenti di commercio, tenuti a lavorare il periodo di preavviso.

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