Previdenza

Nuovi termini di decadenza per la Cig in deroga

di M.Pri.

Con la circolare 120/2019 arrivano dall'Inps indicazioni sull'applicazione del nuovo termine di decadenza per i trattamenti di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto da parte dell'istituto di previdenza.

L'aggiornamento si è reso necessario in quanto, in fase di conversione in legge (la 26/2019) del decreto 4/2019, si è stabilito che per la Cig in deroga con pagamento diretto il datore di lavoro deve inviare tutti i dati all'Inps per l'erogazione degli importi entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scaenza del periodo di Cig concesso o dalla data in cui viene emesso dall'Inps il provvedimento di autorizzazione, se successivo.

Le informazioni vanno fornite utilizzando il modello Sr41 e per i periodi di Cig in deroga concessi e conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 26/2019, cioè il 30 marzo,
se l'autorizzazione è stata emessa prima del 30 marzo i sei mesi si calcolano da tale data;
se l'autorizzazione è stata emessa dal 30 marzo il termine decorre dalla data di autorizzazione;
se, invece, il provvedimento è stato concesso prima del 30 marzo, ma la Cig si è conclusa dopo, i sei mesi decorrono dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione dell'autorizzazione.

La data di decadenza sarà visibile in “sistema unico” nel campo “data di scadenza dell'autorizzazione”. Queste regole non si applicano alle normative speciali con cui è stata prevista la concessione di un'indennità pari al massimo della Cig.

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