Previdenza

Niente flat tax al 7% sulla pensione erogata dall’Italia

di Matteo Prioschi


Il pensionato residente all'estero che rientra in Italia non può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi se la pensione è erogata da un ente previdenziale italiano. Con l'interpello 353, pubblicato ieri, l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta negativa all'ipotesi prospettata da un cittadino italiano trasferitosi in Portogallo che riteneva di poter fruire della tassazione agevolata.

L'articolo 1, comma 273, della legge 145/2018 ha introdotto un regime fiscale agevolato per favorire il trasferimento in Italia di pensionati residenti all'estero. Una misura che rispecchia quanto esiste in altri Paesi dove appunto sono andati a vivere numerosi pensionati italiani e non solo. Secondo la norma, le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in un comune con non più di 20mila abitanti in una regione del Sud Italia, possono beneficiare di un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all'estero.

L'agevolazione si applica per dieci anni se si sceglie di andare a vivere in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia. Per individuare i comuni con le dimensioni sotto soglia si deve fare riferimento alla “rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” effettuata dall'Istat e riferita al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione flat tax.

L'interpellante ha chiesto quale procedura seguire per accedere a tale regime una volta raggiunti i cinque anni di permanenza in Portogallo e nell'ipotesi di ritorno nel nostro Paese. Infatti l'agevolazione in Italia si applica a chi è stato residente all'estero, in uno Stato con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa, per almeno 5 anni consecutivi prima del trasferimento nel nostro Paese.

L'Agenzia esclude però che il pensionato possa accedere a questo regime di vantaggio perché la legge richiede che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri e quindi non può essere applicato a chi, come nel caso oggetto dell'interpello, incassa un assegno erogato dall'Inps.

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