Previdenza

Dubbio legittimità sull’inoccupazione per avere la pensione

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale per le norme che richiedono la cessazione dell’attività lavorativa al fine di accedere alla pensione di anzianità. Nell’ordinanza del 1° marzo 2019 (in Gazzetta Ufficiale, serie Corte costituzionale 37 dell’11 settembre) si legge che i giudici ritengono non infondata, sotto il profilo della ragionevolezza, l’illegittimità dell’articolo 22, primo comma, lettera c della legge 153/1969 e di norme analoghe (articolo 10, comma 6, del Dlgs 503/1992 e articolo 1, comma 189 della legge 662/1996) in relazione all’articolo 3 della Costituzione.

La decisione trae spunto dal contenzioso tra l’Inps e un pensionato. Quest’ultimo a fine 2007 ha chiuso il rapporto di lavoro dipendente; pochi giorni dopo ha avviato un contratto part time con la stessa azienda; successivamente ha presentato la domanda per la pensione di anzianità che gli è stata concessa. Quattro anni più tardi, concluso il contratto part time. ha chiesto un supplemento di pensione. Nel 2014 Inps ha preteso la restituzione degli assegni erogati tra il 2008 e il 2012, perché ha riscontrato che al momento della richiesta del trattamento di anzianità il pensionato stava lavorando.

La Corte d’appello osserva che il requisito dell’inoccupazione era stato introdotto quando c’era un rigido divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro subordinato, nonché per «manifestare lo stato di bisogno dell’assicurato» che giustifica l’erogazione del trattamento previdenziale. Tuttavia nel tempo sono state introdotte norme che hanno consentito la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, con i redditi da lavoro dipendente (legge 289/2002 e Dl 112/2008).

Quando il lavoratore ha chiuso il primo rapporto di lavoro, aveva già i requisiti per godere di una totale cumulabilità tra pensione e reddito e quindi «se avesse presentato la domanda di pensione nell’intervallo temporale, anche minimo, tra la risoluzione del precedente rapporto di lavoro...e l’instaurazione del successivo, l’Inps avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità e l’assicurato avrebbe potuto fruire del regime di totale cumulabilità».

Da ciò, secondo i giudici, appare privo di «ragionevolezza» il requisito dell’inoccupazione per poter presentare la domanda di pensione.

La Consulta dovrà porre attenzione alle differenti normative applicative tra il settore privato e quello pubblico, onde evitare che si crei una disparità di trattamento, ed essere chiamata nuovamente a dirimere questioni simili. Infatti, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, esistono diverse norme volte a impedire la costituzione di rapporti di collaborazione, consulenza o di studio con soggetti pensionati da parte del datore di lavoro pubblico. Inoltre, il cumulo tra lavoro dipendente e pensione non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla liquidazione del trattamento pensionistico. L’eventuale incostituzionalità di una delle norme richiamate nell’ordinanza potrebbe estendere i propri effetti al settore pubblico.

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