Previdenza

È essenziale un programma di formazione dei lavoratori

di Enzo De Fusco

Il progetto di formazione è il perno centrale del contratto di espansione su cui si concentreranno anche le verifiche ispettive.

Il comma 8 del nuovo articolo 41 del Dlgs 148/2015 stabilisce che l’impresa, per accedere al contratto di espansione, è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, con una idonea certificazione, anche se il datore di lavoro ha impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per conseguire una diversa competenza tecnica professionale - rispetto a quella cui è adibito il lavoratore - usando l’opera del lavoratore stesso in azienda, anche con la sola applicazione pratica.

I contenuti della formazione

Il progetto, distinto per categorie di lavoratori, deve descrivere i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

In questo passaggio della norma sono contenute tre importanti novità.

1Il progetto formativo non deve imporre necessariamente, come punto di arrivo, una diversa qualifica del lavoratore, poiché la norma fa sempre riferimento alle nuove “competenze” tecniche. Questo significa che la formazione può avere l’obiettivo di implementare le competenze dei lavoratori per consentire loro di continuare a svolgere la stessa prestazione ma con una modalità diversa e probabilmente più tecnologica.

2La certificazione prevista dalla norma deve essere rilasciata nella fase di stipula del contratto e ha il chiaro obiettivo di garantire la coerenza del progetto formativo con il piano industriale. Come spiega la circolare 16/2019 del ministero del Lavoro, deve essere rilasciata da un soggetto terzo rispetto all’azienda (pubblico o privato). Si ritiene che possa considerarsi terzo anche la società di formazione di gruppo purché sia giuridicamente un soggetto distinto rispetto a chi attua il progetto.

3La formazione può essere svolta anche con le modalità on the job. D’altronde non è pensabile che percorsi di cambiamento come quelli che si prospettano nelle aziende si possano gestire solo con progetti di formazione in aula. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione.

Il cambiamento di azienda

I lavoratori che durante l’ attuazione del progetto volessero cambiare azienda potrebbero chiedere l’assegno di ricollocazione (articolo 24-bis del Dlgs 148/2015). In questo caso, all’azienda che assume spetta l’esonero contributivo nella misura del 50%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua. L’esonero è riconosciuto per diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, dodici mesi, in caso di contratto a tempo determinato, più ulteriori sei mesi in caso di trasformazione.

Il lavoratore ha diritto al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto e l’esenzione fiscale in caso di incentivo all’esodo per la cessazione del rapporto fino a un massimo di nove mensilità.

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