Previdenza

Nuovo applicativo per gli sgravi ai contratti di solidarietà difensiva

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il ministero del Lavoro introduce delle semplificazioni legate all'iter da seguire per beneficiare di riduzioni contributive collegate ad alcuni contratti di solidarietà (CdS). Con decreto congiunto (Lavoro-Economia) 278/19 e con la circolare del Lavoro 17/19, diffusi ieri, vengono – infatti - fissate le regole che consentono alle imprese di accedere alla decontribuzione prevista in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi.

Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno stipulato o che hanno ancora in corso CdS in base al Dl 726/84 (legge 863/84) o al Dlgs 148/2015. La facilitazione consiste in uno sgravio del 35% sull'ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori per i quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento. La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal CdS. Il Ministero ricorda che le istruzioni già rese note con la precedente la circolare 18/2017 restano valide, fatta eccezione per la parte in cui si regolamenta la presentazione dell'istanza.

I due documenti in rassegna introducono uno nuovo applicativo Web denominato “sgravicdsonline”. Gli interessati possono trovare il servizio telematico nel portale “cliclavoro” ma solo per il periodo che va dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno. L'accesso al portale può avvenire tramite le credenziali “cliclavoro” di cui gli utenti sono già in possesso oppure avvalendosi dell'identità digitale (Spid).
L'applicativo è disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.lavoro.gov.it, accedendo alla sezione “Strumenti e servizi”.

Dopo essersi accreditati, i datori di lavoro trovano disponibili le domande e le pratiche trasmesse al sistema “CIGS on-line” a seguito della stipula dei contratti di solidarietà di cui sopra. Avvalendosi del software messo a disposizione dal Ministero, le aziende possono redigere la domanda, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati. Nella circolare si precisa che per ogni nominativo coinvolto nel CdS va indicata la percentuale di riduzione oraria applicata sempre che sia superiore al 20 per cento. Anche se dematerializzata, l'istanza va prodotta in bollo e, quindi, si devono inserire il numero e la data della marca da bollo che l'impresa ha l'obbligo di conservare agli atti. È previsto il rilascio di un modulo istanza che contiene già i dati dell'azienda e un codice comunicazione.

Per guidare gli utenti all'uso del nuovo applicativo, il Ministero mette a disposizione nel sito un manuale di istruzioni. D'ora in poi, la trasmissione delle domande tramite posta elettronica certificata, è abolita. I datori di lavoro devono obbligatoriamente utilizzare la documentazione prodotta dall'applicativo e inoltrarla attraverso l'unico canale disponibile: quello telematico. Ovviamente prima dell'inoltro è richiesta l'apposizione della firma digitale. L'assenza della quantificazione della riduzione contributiva che si richiede (peraltro sempre obbligatoria) ovvero del codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per CdS, presentata nel sistema Cigs on-line, determina l'inammissibilità dell'istanza.

Il decreto Lavoro-Mef del 30 settembre 2019

La circolare n 17/2019 del ministero del Lavoro

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