Previdenza

Cassa forense, pensione indiretta anche con dieci anni non continuativi

di Matteo Prioschi

Per richiedere la pensione indiretta erogata dalla Cassa di previdenza e assistenza forense non è necessario che i necessari dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione maturati dal defunto siano continuativi. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 27392/2019 depositata il 25 ottobre.

L'articolo 7, comma 3, della legge 576/1980 prevede che la pensione indiretta sia erogata ai superstiti di un iscritto, deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, se comunque quest'ultimo ha raggiunto «dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa».
Il comma 4 dello stesso articolo prevede, inoltre, che il defunto «sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età».

Secondo Cassa forense e la Corte d'appello di Catanzaro, da queste due prescrizioni ne consegue che i dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione devono essere continuativi.
I giudici di Cassazione non condividono questa lettura. Osservano che da una parte il legislatore richiede il requisito anagrafico di iscrizione alla Cassa da prima del compimento dei quaranta anni di età. Dall'altra richiede dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione «così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione al momento del decesso».

Ma la continuità di iscrizione riferita al requisito di età non riguarda anche i dieci anni di contribuzione. «La continuità richiesta dal comma 4, all'esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell'interprete sul binario di un combinato disposto tra le due norme, è riferita soltanto all'iscrizione alla Cassa» prima dei 40 anni.

Dunque la pensione indiretta può essere riconosciuta se il deceduto ha maturato i dieci anni di iscrizione e contribuzione effettive anche in modo non continuativo.

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